Legge Ordinaria n. 83 del 09/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1968 n. 57)
Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei
profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di
pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie
di profughi e dei rimpatriati, previste dalla legge 27 febbraio 1958,
n.  130,  e successive modificazioni ed integrazioni, sono richiamate
in vigore per un triennio, a decorrere dal 18 luglio 1967.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 febbraio 1968

                               SARAGAT

                                               MORO - Bosco - TAVIANI

                                               Visto,              il
Guardasigilli: REALE
 

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