Legge Ordinaria n. 383 del 20/06/1969 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1969 n. 183)
Concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro studi presso il Ministero della sanità e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  gli  anni 1969 e 1970 e' redatto un programma degli interventi
previsti  dalla  legge  30 maggio 1965, numero 574, e dal primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82.
  Il  programma  e'  approvato dal Ministro per i lavori pubblici, di
concerto  con  il Ministro per la sanita' e, per la parte concernente
le opere di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1968, n. 82, anche col Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i
  Ministri  per  l'interno  e  per  il  tesoro  e  la  Cassa  per  il
  Mezzogiorno.
Nel programma di cui al precedente comma sono compresi anche gli
eventuali  interventi  da  eseguirsi  a  carico  della  Cassa  per il
Mezzogiorno.
  Nel programma di cui al presente articolo dovranno essere compresi,
dando  ad  essi  carattere di priorita' il completamento di ospedali,
nonche'   di   cliniche   universitarie,   policlinici   ed  ospedali
clinicizzati  ammessi  a  contributo  ai  sensi delle leggi 30 maggio
1965,  n.  574,  e  5 febbraio 1968, n. 82, ed inclusi nelle proposte
formulate dalle regioni, ove costituite, o dai comitati regionali per
la programmazione ospedaliera di cui al successivo comma del presente
articolo.
  Le   regioni,  ove  costituite,  o  i  comitati  regionali  per  la
programmazione  ospedaliera  di  cui  all'articolo  62 della legge 12
febbraio  1968, n. 132, presentano, entro il termine perentorio di 60
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, le
proposte  per gli interventi indicati prioritariamente, da effettuare
nei rispettivi territori.
  La  composizione  del  comitato  regionale  per  la  programmazione
ospedaliera  di  cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n.
132,   e'  integrata  con  il  capo  della  sezione  urbanistica  del
provveditorato regionale alle opere pubbliche.
  Alle   riunioni   dei  comitati  regionali  per  la  programmazione
ospedaliera  partecipano, con funzione consultiva, gli ingegneri capi
degli uffici del genio civile competenti per territorio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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