Legge Ordinaria n. 740 del 13/10/1969 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1969 n. 279)
Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.A.A.) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Governo e' autorizzato per tutta la durata della terza tappa del
periodo  transitorio definito dall'articolo 8 del trattato istitutivo
della  Comunita'  economica europea, che ha avuto inizio il 1 gennaio
1966,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre 1969, ad emanare, con
decreti  aventi  forza  di  legge  ordinaria  e  secondo  i  principi
direttivi contenuti nei trattati istitutivi della Comunita' economica
europea  e  della  Comunita'  europea  dell'energia atomica, le norme
necessarie:
    a) per dare esecuzione alle misure previste:
      1)  dagli  articoli 11, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 38,
39,  40,  41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59,
60,  61,  63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81,
84,  85,  86,  87,  88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101,
102, 115, 117, 118, 119 e 120 del trattato istitutivo della Comunita'
economica  europea  e  dal  protocollo  relativo al commercio interno
tedesco;
      2)  dai  capi  III,  VI  e  IX  del titolo secondo del trattato
istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;
    b)  per  assicurare,  conformemente  all'articolo  5 del trattato
istitutivo  della  Comunita' economica europea e all'articolo 192 del
trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea dell'energia atomica,
l'esecuzione  degli  obblighi derivanti dai regolamenti gia' operanti
nell'ordinamento  dello  Stato a norma dell'articolo 189 del trattato
istitutivo della Comunita' economica europea, dalle direttive e dalle
decisioni  emesse  dagli  organi  della Comunita' economica europea e
della  Comunita'  europea  dell'energia atomica, con la decorrenza da
ciascuno di essi stabilita;
    c)  per  stabilire  le  sanzioni  amministrative e le pene per le
infrazioni alle norme di cui alla lettera b), nei limiti dell'ammenda
fino  a  lire  2  milioni e dell'arresto fino ad un anno, applicabili
congiuntamente o alternativamente.
  Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  il  Governo presentera' al
Parlamento  una  relazione  sulla Comunita' economica europea e sulla
Comunita'  europea  dell'energia  atomica,  anche  in  relazione alla
presente delega.
 

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