Legge Ordinaria n. 752 del 23/10/1969 (Pubblicata nella G.U. del 8 novembre 1969 n. 283)
Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  comma  quarto  dell'articolo  11 della legge 25 luglio 1966, n.
570, e' modificato come segue:
  "I  magistrati  di cui al secondo e al terzo comma, in quest'ultimo
caso  previa  valutazione  favorevole  del  Consiglio superiore della
magistratura,  sono  nominati  magistrati  di  corte  d'appello,  con
decorrenza,  agli  effetti  giuridici  ed  economici,  dalla  data di
compimento  dell'anzianita'  di  cui  all'articolo  1, sempre che non
abbiano  diritto  ad  una  decorrenza economica anteriore per effetto
della  legge  4  gennaio  1963,  n. 1. Tuttavia, per i magistrati che
hanno  maturato  l'anzianita' di cui all'articolo 1 entro il 1962, la
nomina alla nuova qualifica decorre dal 31 dicembre 1962".
 

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