Legge Ordinaria n. 936 del 26/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1969 n. 318)
Integrazione dello stanziamento di cui alle leggi 25 aprile 1957, n. 309 e 4 febbraio 1967, n. 27, per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'autorizzazione  di  spesa prevista dalle leggi 25 aprile 1957, n.
309,  e  4  febbraio 1967, n. 27, per quanto concerne i nuovi edifici
giudiziari di Roma, e' aumentata di lire 6 miliardi.
 

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