Legge Ordinaria n. 943 del 30/10/1969 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1969 n. 320)
Consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  numero dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di
amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa, di
cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18
  novembre  1965,  n.  1478,  e'  elevato  a  un  terzo  degli  altri
  componenti.
I predetti rappresentanti, da nominare all'inizio di ogni biennio
con  decreto  del Ministro, sono designati, su richiesta del Ministro
stesso,   dalle   organizzazioni   sindacali  a  carattere  nazionale
maggiormente rappresentative che, a tale scopo, indicheranno ciascuna
tre  nominativi di dipendenti dell'Amministrazione; alla scelta degli
stessi,   nell'ambito   della   terna,  il  Ministro  procede  previa
consultazione  della  organizzazione  sindacale  che  ha  proposto la
terna.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 ottobre 1969

                               SARAGAT

                                                RUMOR - GUI - COLOMBO

                                                Visto,             il
Guardasigilli: GAVA
 

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