Legge Ordinaria n. 1084 del 23/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1971 n. 5)
Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, nonchè alla legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
sono  abrogati  e  ne cessa immediatamente l'applicazione a tutti gli
effetti.
  Il  secondo  comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n.
62, e' sostituito dal seguente:
  "Il  Parlamento,  qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia
con  la  Costituzione  e  con  le  leggi  della Repubblica o contenga
disposizioni  in  contrasto con l'interesse nazionale o con quello di
altre  regioni,  ne  rifiuta  l'approvazione e lo rinvia al Consiglio
regionale".
 

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