Legge Ordinaria n. 310 del 15/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1970 n. 133)
Modifica dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, numero 1196, e dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  8  della  legge  23  ottobre  1960, n. 1196, modificato
dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566, e' sostituito dal
seguente:
  "I  vice  cancellieri  ed i vice segretari in prova, all'atto della
nomina,  sono  destinati, anche in soprannumero, nelle preture aventi
un  organico  non inferiore a due cancellieri, per prestarvi servizio
per un periodo di almeno due anni.
  Detti  funzionari,  per  particolari  esigenze di servizio e previo
parere  del capo della Corte, possono essere destinati in preture con
organico  inferiore  a  quello previsto nel precedente comma, purche'
abbiano  gia' prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le
preture con organico di due o piu' cancellieri".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 maggio 1970

                               SARAGAT

                                                        RUMOR - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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