Legge Ordinaria n. 600 del 07/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1970 n. 207)
Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle ville venete.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, e' sostituito dal
seguente:
  "L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata fino al
31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dagli enti
consorziati  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  2  della legge
stessa".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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