Legge Ordinaria n. 74 del 11/03/1970 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1970 n. 67)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2,
concernente  "Provvidenze  a  favore dei mutilati e invalidi civili",
con la seguente modificazione:
    All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
    "Agli articoli 1, primo capoverso, e agli articoli 3, 4 e 5 della
legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole "non di natura psichica",
    sono  sostituite  dalle  parole  "di  natura  non  esclusivamente
    psichica".
All'articolo 1, secondo capoverso, della predetta legge 13
ottobre  1969,  n.  743,  le  parole  "non  di natura psichica", sono
sostituite  dalle parole "anche di natura non esclusivamente psichica
"".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 marzo 1970

                               SARAGAT

                                                    RUMOR - RESTIVO -
RIPAMONTI - DONAT-CATTIN
- COLOMBO - CARON

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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