Legge Ordinaria n. 1042 del 25/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1971 n. 316)
Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di
riforma  universitaria,  le  universita' e gli istituti di istruzione
universitaria  hanno  facolta'  di  conferire,  oltre  che  nei  casi
consentiti    dalle   vigenti   disposizioni,   incarichi   a   tempo
indeterminato,  sui  fondi dei rispettivi bilanci, per lo svolgimento
di  mansioni  proprie  del  personale  non insegnante, in relazione a
comprovate  necessita'  di  funzionamento e all'incremento delle sedi
d'insegnamento, della ricerca, nonche' della popolazione scolastica.
  Gli  incarichi del personale non insegnante, escluso quello gia' in
servizio  alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970,
n.  775,  non  possono  superare  il  limite  del  30  per  cento dei
corrispondenti  ruoli  e  sono  conferiti,  per  concorso, secondo le
modalita'  da  stabilirsi  con  decreto  del Ministro per la pubblica
istruzione,  sentiti  i Ministri per il tesoro e per la riforma della
pubblica amministrazione.
  Il  decreto  di  cui  al precedente comma e' emanato entro sessanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge;  in caso di
mancata  emanazione  del  decreto,  le  modalita' del concorso per il
conferimento   degli   incarichi  sono  deliberate  dai  consigli  di
amministrazione  delle  universita'  e  degli  istituti di istruzione
universitaria.
  I  titolari  degli  incarichi  di  cui  al presente articolo devono
svolgere  le  mansioni attinenti al titolo di assunzione e non devono
essere  adibiti  a  mansioni  proprie della categoria superiore. Agli
stessi  sono  attribuiti  il trattamento giuridico e quello economico
iniziali   stabiliti   per   gli   impiegati   non   di  ruolo  della
corrispondente  categoria  e  si  applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni
ed integrazioni.
  Nel  conferimento  degli incarichi costituisce titolo preferenziale
l'assolvimento   di  attivita',  svolte  nelle  universita'  e  negli
istituti  di  istruzione  universitaria  e  comunque  retribuite. Gli
incarichi  conferiti  sono  gradualmente  riassorbiti  attraverso gli
ampliamenti   degli   organici.   Per  l'immissione  in  ruolo  degli
incaricati si prescinde dal possesso dei requisiti relativi ai limiti
di eta'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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