Legge Ordinaria n. 303 del 08/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 5 giugno 1971 n. 142)
Modifica dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, recante disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Al terzo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero da un funzionario
della carriera di concetto del Ministero della sanita', con qualifica
non inferiore a segretario o equipollente".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 maggio 1971

                               SARAGAT

                                                  COLOMBO - RESTIVO -
                                                             MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

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