Legge Ordinaria n. 360 del 03/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1971 n. 152)
Provvedimenti per il personale docente delle Università.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4,
e' sostituito dal seguente:
  "Fino   all'anno   accademico   che   precedera'  quello  di  prima
applicazione   della  riforma  dell'ordinamento  universitario,  agli
incaricati  di  insegnamento  ufficiale  nelle  universita'  e  negli
istituti  di  istruzione  universitaria  per  i  due  anni accademici
immediatamente  precedenti, l'incarico e' prorogato per il successivo
anno  accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli
assistenti di ruolo e' sufficiente che l'incarico sia stato conferito
nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma
non  si  applica  agli incarichi attribuiti a professori universitari
ordinari, straordinari o aggregati".
  Per  gli incarichi relativi all'anno accademico 1971-72, il termine
per la presentazione della domanda di cui al comma sopra riportato e'
fissato  al  quindicesimo  giorno  successivo alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, e per il conferimento degli incarichi
non  prorogati, gli organi accademici deliberano entro quarantacinque
giorni dalla predetta data.
  Per l'anno accademico 1971-72, qualora l'insegnamento conferito per
incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento
o  per chiamata, il professore incaricato e' destinato dalla facolta'
al  raddoppiamento  del  corso  o col suo consenso, ad altro corso di
materia  affine,  e conserva la retribuzione anche qualora l'incarico
risulti,  ai  sensi  delle norme vigenti, in soprannumero rispetto ai
corsi da retribuire.
  A  modifica  di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, e fino
all'applicazione   della   riforma   dell'ordinamento  universitario,
all'assistente  universitario  di  ruolo  con  incarico retribuito di
insegnamento  ufficiale,  il congedo e' concesso per un periodo anche
superiore ai tre anni accademici.
 

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