Legge Ordinaria n. 423 del 19/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1971 n. 167)
Modifica dell'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  97 del codice civile, approvato con il regio decreto 16
marzo 1942, n. 262, e' sostituito dal seguente:
  "Documenti  per  la  pubblicazione. - Chi richiede la pubblicazione
deve  presentare  all'ufficiale  di  stato  civile  un  estratto  per
riassunto  dell'atto  di  nascita  di  entrambi  gli sposi e la prova
dell'assenso  al  matrimonio,  se  e'  prescritto, nonche' ogni altro
documento necessario a provare la liberta' degli sposi.
  Coloro che esercitano o hanno esercitato la patria potesta' debbono
dichiarare  all'ufficiale  di  stato civile al quale viene rivolta la
richiesta    di    pubblicazione,    sotto   la   propria   personale
responsabilita',  che  gli  sposi  non  si  trovano  in  alcuna delle
condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di
cui  debbono  prendere  conoscenza  attraverso  la  lettura  chiara e
completa  fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle
conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
  La   dichiarazione   prevista   al   comma  precedente  e'  resa  e
sottoscritta  dinanzi  all'ufficiale  di  stato civile ed autenticata
dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  In   difetto   della  dichiarazione  prevista  nel  secondo  comma,
l'ufficiale   di   stato  civile  accerta  d'ufficio,  esclusivamente
mediante   esame   dell'atto   integrale  di  nascita,  l'assenza  di
impedimento  di  parentela o di affinita' a termini e per gli effetti
di cui all'articolo 87.
  Qualora   i  richiedenti  non  presentino  i  documenti  necessari,
l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 maggio 1971

                               SARAGAT

                                                    COLOMBO - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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