Legge Ordinaria n. 50 del 11/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 18 marzo 1971 n. 69)
Norme sulla navigazione da diporto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
	

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione
da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.
  E'  navigazione  da  diporto  quella  effettuata a scopi sportivi o
ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
  In  materia  di  navigazione da diporto, per tutto cio' che non sia
espressamente   previsto   dalla  presente  legge,  si  applicano  le
disposizioni  contenute  nel  codice  della navigazione, nei relativi
regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.
  Ai   fini  della  presente  legge  le  costruzioni  destinate  alla
navigazione    da    diporto    sono   denominate,   rispettivamente,
"imbarcazioni da diporto" se di stazza lorda fino alle 50 tonnellate,
e "navi da diporto" se di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate.
  E'  imbarcazione  da diporto a vela con motore ausiliario quella il
cui  rapporto  tra  superficie totale in metri quadrati e potenza del
motore in cavalli e' superiore a 2.
  Ai   fini   della   applicazione   delle  norme  del  codice  della
navigazione,  dei  relativi  regolamenti  di esecuzione e delle altre
leggi  speciali,  le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni
effetto,  alle  navi  e ai galleggianti di stazza lorda non superiore
alle  10  tonnellate  se  a propulsione meccanica, ed alle 25 in ogni
altro  caso,  anche  se  l'imbarcazione  supera detta stazza, fino al
limite di 50 tonnellate.
  Per  potenza  del motore, ai fini previsti dalla presente legge, si
intende  la  potenza  massima di esercizio, come accertata e definita
secondo  le  norme  approvate  con decreto del Ministro per la marina
mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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