Legge Ordinaria n. 67 del 25/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1971 n. 73)
Nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  pendenza  della  lite  innanzi  alle commissioni tributarie non
determina l'ineleggibilita' a consigliere comunale.
  Qualora   il   contribuente   venga  eletto  consigliere  comunale,
competente  a  decidere  sul suo ricorso e' la commissione del comune
capoluogo  del  mandamento,  sede  di pretura. Qualora il ricorso sia
proposto  contro  tale comune e' competente a decidere la commissione
del  comune  capoluogo  di provincia. Qualora il ricorso sia proposto
contro  quest'ultimo  comune  e' competente a decidere la commissione
del capoluogo di provincia piu' vicino.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 febbraio 1971

                               SARAGAT

                                                    COLOMBO - RESTIVO

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: COLOMBO
 

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