Legge Ordinaria n. 94 del 25/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1971 n. 77)
Erogazione, per gli anni 1968, 1969 e 1970, di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli   enti   pubblici   e   agli   imprenditori   che   esercitano
professionalmente   autoservizi   pubblici   di   linea  ordinari  di
concessione  statale,  e  che  non  usufruiscono  di altri interventi
finanziari,  sussidi  e sovvenzioni a carico dello Stato, puo' essere
accordato  un  contributo  finanziario  dello Stato in relazione alle
percorrenze  chilometriche effettuate negli anni 1968, 1969 e 1970 ed
alle condizioni economiche dei relativi esercizi.
  Il  contributo  potra' essere corrisposto fino al limite di lire 30
per autobus-chilometro: Potra' pero' essere elevato fino al limite di
lire 60 per autobus-chilometro per le autolinee dipendenti da imprese
a  partecipazione  dello  Stato o delle regioni, o che si svolgono in
zone  montane, ovvero nei territori di cui alle leggi speciali per la
industrializzazione delle zone depresse.
  Per  gli  autoservizi  pubblici  di  linea  ordinari di concessione
statale,  gestiti da imprese a totale partecipazione dello Stato o di
sue   aziende   autonome,  i  cui  collegi  sindacali  siano  formati
esclusivamente da rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, il
contributo  sara'  corrisposto  nella  misura  dell'80  per cento del
disavanzo  di  esercizio,  risultante  dal  conto economico approvato
dagli  organi  amministratori  delle rispettive imprese e convalidato
dal visto dei relativi collegi sindacali.
  Il  contributo  e'  destinato  ad  assicurare  la  prosecuzione dei
pubblici  autoservizi  ed  a  garantire  lo  stato  di efficienza del
necessario  materiale  rotabile.  Il  contributo sara' accordato alle
imprese   che  al  momento  della  liquidazione  dello  stesso  siano
legittimamente  esercenti delle autolinee, per le quali il contributo
verra'  concesso. Sono escluse dal contributo le imprese esercenti le
autolinee  in  subappalto, quelle che non hanno assicurato la normale
efficienza  del  servizio  e  quelle  che  non  hanno  rispettato  il
contratto di lavoro e le leggi sociali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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