Legge Ordinaria n. 12 del 02/02/1973 (Pubblicata nella G.U. del 23 febbraio 1973 n. 50)
Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  (Natura giuridica e ordinamento)

  L'Ente  nazionale  di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio,  ENASARCO,  gia'  riconosciuto  con regio decreto 6 giugno
1939,  n.  1305,  e'  dotato  di  personalita'  giuridica  di diritto
pubblico  ed  e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
  Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente puo' essere modificato
con  decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per  il  lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il
tesoro   a   seguito   di   delibera   adottata   dal   consiglio  di
amministrazione  dell'ENASARCO  ai  sensi  dell'art. 6, punto 14, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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