Legge Ordinaria n. 36 del 23/03/1973 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1973 n. 77 (ediz. straord.))
Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge  22  gennaio  1973,  n.  2, recante provvidenze a
favore  delle  popolazioni  dei comuni della Sicilia e della Calabria
colpiti  dalle  alluvioni  del  dicembre  1972 e del gennaio 1973, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1,
    il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni,
mareggiate, smottamenti e frane, verificatesi nel settembre 1971, nel
dicembre 1972 e nel gennaio e febbraio 1973, che saranno indicati con
decreti  del  Presidente  della Repubblica da emanare su proposta dei
Ministri  per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e
previdenza  sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il
tesoro,  per  i  lavori  pubblici,  per l'agricoltura e foreste e per
l'industria, commercio e artigianato, e' sospeso il corso dei termini
di  prescrizione  e  dei  termini perentori legali o convenzionali, i
quali  importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione,
che  sono  scaduti  o  che  scadono  nei  comuni anzidetti durante il
periodo  da  determinarsi  a  norma  del  successivo  articolo 4, con
esclusione  dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto
pubblico ed i concorsi pronostici";
    dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "Per la emanazione dei decreti di cui al primo comma debbono essere
sentite le regioni";
    al  secondo  comma,  dopo  le  parole: "da debitori domiciliati o
residenti  nei  comuni  anzidetti", sono inserite le altre: "o che vi
abbiano beni o che vi svolgano attivita' economiche"
    dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
  "Negli stessi comuni, a favore dei titolari di aziende agricole che
abbiano  ricevuto danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare
ulteriori  interventi  di  ripristino  o  riattamento delle strutture
stesse, le rate relative a mutui di miglioramento fondiario o a mutui
concessi  per  la  formazione  della  proprieta' coltivatrice possono
essere  sospese per cinque anni, e la relativa scadenza potra' essere
differita,  per  il  corrispondente numero di rate, a decorrere dalla
scadenza  dell'ultima  delle  rate  previste  da ciascun mutuo, senza
maggiorazione di interessi";
    all'ultimo  comma  le parole: "domiciliati o residenti nei comuni
anzidetti", sono sostituite dalle altre: "indicati nel terzo comma".

  All'articolo  3,  dopo  le  parole: "all'articolo precedente", sono
inserite le altre: "o che vi abbiano beni o che vi svolgano attivita'
economiche".

  All'articolo 4, alla fine, e' aggiunto il seguente comma:
  "Per  i  titoli indicati nel terzo comma dell'articolo 1 il periodo
di sospensione decorrera' dalla scadenza dei titoli stessi".

  All'articolo 5,
    il primo comma e' sostituito con il seguente:
  "Per  provvedere  alle necessita' urgenti, e particolarmente per il
ripristino  di acquedotti e di altre opere igieniche, a seguito delle
calamita' naturali di cui all'articolo 1, verificatesi nel territorio
delle regioni Sicilia e Calabria, ai sensi del decreto legislativo 12
aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136,
quale   risulta  modificato  dall'articolo  8  del  decreto-legge  18
dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12
febbraio  1969,  n. 7, e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni,
che  sara'  iscritta  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero  dei  lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, quanto a
lire 4.500 milioni sul capitolo n. 5876 e quanto a lire 4.500 milioni
sul capitolo n. 5875";
    il  secondo comma e' spostato alla fine dell'articolo; in esso le
cifre:   "3.000   milioni"   e   "200   milioni"   sono   sostituite,
rispettivamente, con le cifre: "4.500 milioni" e "800 milioni" e dopo
le parole: "interventi" e' soppressa la parola "urgenti";
    al   terzo   comma,  diventato  secondo  comma,  le  parole:  "il
Provveditorato regionale alle opere pubbliche" sono sostituite con le
parole: "la Regione siciliana".

  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

  "Art.  5-bis.  -  E' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da
assegnare  per  10.000  milioni  alla  Regione  Sicilia  e per 40.000
milioni  alla  Regione  Calabria,  da  prelevarsi  sul  fondo  di cui
all'articolo  3  della  legge 22 ottobre 1971, n. 865, per provvedere
alla   ricostruzione   delle   abitazioni   distrutte,   nonche'   al
trasferimento  degli  abitati colpiti, secondo le norme dettate dalle
Regioni interessate.
  Ai  fini  del finanziamento della spesa di cui al comma precedente,
in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'articolo 67, primo comma,
lettera  a),  della  legge  22  ottobre  1971, n. 865, e' autorizzato
l'ulteriore  limite  di impegno di lire 2 miliardi che sara' iscritto
nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dei lavori
pubblici a partire dall'anno finanziario 1973".

  "Art. 5-ter. - Per la esecuzione di nuove opere idrauliche e per il
ripristino  di  quelle distrutte o danneggiate a seguito degli eventi
di  cui  all'articolo  1 che si rendessero necessarie, a difesa degli
abitati,  nei corsi d'acqua anche non classificati, e' autorizzata la
spesa  di  lire  10.000  milioni,  da  destinare  in ragione di 4.000
milioni  alla  Sicilia e di 6.000 milioni alla Calabria, da iscrivere
negli  stati  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dei lavori
pubblici  per  gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975, rispettivamente
per lire 3.000 milioni, 3.000 milioni e 4.000 milioni.
  Gli  stanziamenti  di  cui  sopra  potranno  essere  impegnati  fin
dall'esercizio finanziario in corso".

  All'articolo 6, al primo comma e' aggiunto il seguente periodo: "E'
altresi'  autorizzata  la spesa di lire 18.000 milioni, da stanziarsi
in  ragione  di  lire  3.000  milioni  nell'anno 1973 e di lire 7.500
milioni  per  ciascuno  degli  anni  1974  e 1975, con corrispondente
riduzione  del capitolo 503 del bilancio dell'ANAS per l'anno 1973, e
dei capitoli corrispondenti per gli anni 1974 e 1975".

  Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

  "Art.   6-bis.   -   Sono   autorizzati   i   limiti   di   impegno
trentacinquennali  di  lire  1.000  milioni per l'anno 1973 e di lire
1.500  milioni  per  l'anno  1974 per l'ammortamento, a totale carico
dello  Stato, di mutui che i comuni e le province di cui all'articolo
1  del  presente  decreto  sono  autorizzati a contrarre con la Cassa
depositi e prestiti, per la riparazione, ricostruzione e sistemazione
di  opere  pubbliche  di  interesse degli enti locali medesimi di cui
alla  legge  3 agosto 1949, n. 589, ivi compresi le opere di edilizia
scolastica,  gli  impianti  sportivi, gli edifici di culto, le strade
comunali  esterne  ai  centri abitati e gli impianti di illuminazione
pubblica.
  I  limiti  di  impegno  di cui al precedente comma saranno iscritti
nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dei lavori
pubblici  per  gli  anni 1973 e 1974 e ripartiti, rispettivamente, in
ragione  di  lire 400 milioni e 600 milioni per gli enti locali della
Sicilia e di lire 600 milioni e 900 milioni per gli enti locali della
Calabria.
  All'uopo  il  Ministero dei lavori pubblici mettera' a disposizione
della  regione  Calabria  gli  importi annui di lire 600 milioni e di
lire  900  milioni  a  decorrere  rispettivamente  dall'anno  1973  e
dall'anno  1974.  La parte di tali somme eventualmente non utilizzata
per  le  finalita' previste dal presente articolo verra' riversata al
bilancio dello Stato.
  Fino  al 31 dicembre 1974 si applicano, per i mutui contratti dagli
enti  locali  per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo, le
disposizioni  previste  dall'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n.
291".

  "Art.  6-ter.  -  Il  termine  del  31  dicembre  1972, fissato con
l'articolo  10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972,  n.  8, e' spostato al 31 dicembre 1973, per quegli enti locali
della  regione  Calabria  che  hanno  provveduto  entro  il 1972 alla
presentazione  dei  progetti  di opere pubbliche ai competenti uffici
del genio civile.
  Per  le  iniziative  alberghiere finanziate con i fondi della Cassa
per il Mezzogiorno il termine fissato al 31 dicembre 1972 e' spostato
al 30 giugno 1973".

  "Art.  6-quater. - Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento
per  il  ripristino  delle  comunicazioni  sulla  rete  delle  strade
provinciali  e  per  il  collegamento vicario provvisorio, della rete
anzidetta,  di  cui  al presente decreto, da effettuarsi a cura delle
amministrazioni  provinciali  e' autorizzata una spesa di lire 24.000
milioni, da stanziarsi mediante corrispondente riduzione del bilancio
dell'ANAS  per  gli  anni  1973-1974-1975-1976  nella misura di 6.000
milioni per ciascun anno".

  All'art. 8,
    il primo comma e' sostituito con il seguente:
  "E' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da iscriversi nello
stato  di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in
ragione  di  8.000  milioni  per  l'anno  finanziario  1973, di 3.000
milioni  per  l'anno  finanziario  1974 e di 4.000 milioni per l'anno
finanziario  1975,  per provvedere, in conseguenza delle calamita' di
cui  al  precedente  articolo 1, verificatesi nelle regioni Sicilia e
Calabria,  alla  concessione di contributi nella spesa occorrente per
la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di
qualsiasi  natura  e  destinazione.  Gli  stanziamenti  di  cui sopra
potranno essere impegnati fin dall'esercizio finanziario in corso";
    al  secondo  comma sono aggiunte, in fine, le parole: "sempreche'
siano rispettate le norme e gli strumenti urbanistici in vigore".

  All'articolo 9,
    le  parole:  "il  Provveditorato  regionale  alle opere pubbliche
avente  sede  in  Palermo" sono sostituite con le parole: "la Regione
siciliana".

  All'articolo 10,
    il quarto comma e' sostituito con il seguente:
  "L'ammontare del contributo per la riparazione non puo' superare la
somma  di lire 5 milioni per ciascuna unita' immobiliare e quello per
la ricostruzione non puo' superare lire 8 milioni per ciascuna unita'
immobiliare";
    all'ultimo  comma,  le parole: "Il limite indicato nel precedente
comma  non si applica" sono sostituite con le altre: "I limiti di cui
al precedente comma non si applicano".

  L'articolo 11 e' sostituito con il seguente:
  "Le   domande   per   la   concessione   dei   contributi  previsti
dall'articolo  precedente,  corredate  da  atto notorio attestante il
possesso,  il  numero dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o
abbandonato perche' dichiarato inagibile, nonche' dalla dichiarazione
del  sindaco  sullo accertamento del danno o della inagibilita' e dal
computo  metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in
esenzione  di  bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il
termine  perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
  Il  computo  metrico estimativo, di cui al precedente comma, potra'
anche  essere  presentato successivamente alla domanda e comunque non
oltre il 30 giugno 1974.
  L'ufficio  del  genio  civile  competente  per  territorio provvede
all'approvazione  delle  perizie e alla determinazione dell'ammontare
del contributo.
  Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte
anticipazioni  pari  al  50 per cento del contributo dello Stato; nel
corso  dei  lavori  possono  essere  altresi'  corrisposti  ulteriori
acconti  fino  al  40  per  cento  del  contributo  secondo  stati di
avanzamento. La residua parte del contributo sara' corrisposta solo a
lavori  ultimati,  in seguito al rilascio del certificato di regolare
esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.
  Il  pagamento  dei contributi e delle eventuali anticipazioni sara'
effettuato  dal  sindaco del comune interessato sulle somme che a tal
fine saranno accreditate dalla Regione siciliana per la Sicilia, e
  dall'Ente   regione   per,  la  Calabria,  sulla  base  di  mandati
  nominativi.
La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sara'
revocata  qualora  i  lavori  non abbiano avuto inizio entro sei mesi
dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione,
tranne  proroga  non  superiore  a  tre mesi da concedersi, per cause
eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile".

  All'articolo  14, al primo comma, le parole: "delle alluvioni" sono
sostituite  con  le  altre:  "degli  eventi  calamitosi"  e le parole
"gennaio  1973"  sono  sostituite  con  le altre: "gennaio e febbraio
1973".

  Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:

  "Art.  15-bis.  -  Ai lavoratori disoccupati dei comuni indicati al
precedente   articolo   1,  iscritti  negli  elenchi  anagrafici  dei
lavoratori  agricoli, spetta un'indennita' speciale in misura pari al
trattamento  previsto  dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n.
457, per le giornate non lavorate fino a tutto il 31 dicembre 1973.
  Il   trattamento   di   cui  al  precedente  comma  sostituisce  le
prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti".

  All'articolo 16,
    al  primo comma, le parole: "di cui ai precedenti articoli 13, 14
e  15"  sono  sostituite con le altre: "di cui ai precedenti articoli
13, 14, 15 e 15-bis".

  All'articolo 17,
    il primo comma e' sostituito con il seguente:
  "Per  far  fronte  alle  esigenze derivanti dagli eventi calamitosi
verificatisi  in  Calabria  ed  in  Sicilia  nel  dicembre 1972 e nel
gennaio  e  febbraio  1973, sia per le misure di pronto intervento di
cui  all'articolo  3  della  legge 25 maggio 1970, n. 364, sia per il
ripristino delle strutture di cui all'articolo 4 e per la concessione
delle  agevolazioni  creditizie  e  contributive  per  i  capitali di
conduzione  di  cui  all'articolo  5,  nonche'  per  la  provvista di
capitali   di   esercizio   ad   ammortamento  quinquennale  previsti
dall'articolo  7  della  citata  legge,  la  dotazione  del  Fondo di
solidarieta'  nazionale  in  agricoltura  e' incrementata, per l'anno
1973, di lire 64.500 milioni";

    dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

  "La  somma  predetta  sara' accreditata, rispettivamente in ragione
del  40  per  cento  e  del  60  per cento, alla Regione siciliana ed
all'Ente  regione  per  la  Calabria, che provvederanno alla relativa
amministrazione,   a  norma  della  legge  istitutiva  del  fondo  di
solidarieta'  nazionale,  fino  a  quando  non  abbiano  diversamente
provveduto,  con  proprie  leggi,  agli  eventuali adattamenti che si
rendano necessari in rapporto a concrete esigenze locali".
    al  secondo  comma,  diventato  terzo  comma  le  cifre:  "30.000
milioni", sono sostituite dalle altre: "64.500 milioni".

  Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  17-bis.  -  Il limite massimo della sovvenzione prevista dal
primo  comma  dell'articolo 14 del decreto-legge 18 novembre 1966, n.
976,  convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n.
1142,  e'  elevato,  limitatamente  alle  zone  di  applicazione  del
presente decreto, a lire 90 mila per ettaro".

  Art.   17-ter.  -  Le  sovvenzioni  di  primo  intervento  previste
dall'articolo   15  del  decreto-legge  18  novembre  1966,  n.  976,
convertito  nella  legge  23  dicembre  1966,  n.  1142, e richiamato
dall'articolo   3  della  legge  25  maggio  1970,  n.  364,  possono
concedersi sino al 40 per cento del danno subito per le scorte vive e
sino al 30 per cento per le scorte morte.
  Tali  aliquote  sono elevate, rispettivamente, al 50 e 40 per cento
per  i  coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le
cooperative di conduzione agricola, nonche' per i coloni e i mezzadri
per le quote di loro spettanza".

  "Art.    17-quater.    -   Per   consentire   l'immediata   ripresa
dell'attivita'  produttiva  e  dell'occupazione  in  agricoltura, gli
istituti  di  credito  autorizzati  all'esercizio del credito agrario
possono  concedere, sulla base delle tabelle vigenti, senza ulteriori
garanzie,  crediti  agrari  di  esercizio  a  tutti  i  proprietari e
conduttori  di  aziende  agrarie  ricadenti  nelle zone delimitate ai
sensi  dell'articolo  1  del  presente  decreto, sino ad un ammontare
complessivo  doppio  di  quello  previsto  dalle citate tabelle. Tali
operazioni  dovranno essere richieste entro 90 giorni dall'entrata in
vigore  del presente decreto e segnalate dagli interessati, a pena di
decadenza   dai  benefici,  nelle  istanze  dirette  ad  ottenere  le
agevolazioni  di  cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970,
n.   364.   Le   esposizioni  debitorie  saranno  compensate  con  le
agevolazioni  che  saranno  concesse  con  i  provvedimenti di cui ai
citati  articoli  5  e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Tutte le
operazioni  beneficeranno  della garanzia del fondo interbancario con
le  forme di cui all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Tali
operazioni  verranno rinnovate fino alla definizione delle domande di
intervento  ai  sensi dei citati articoli 5 e 7 della legge 25 maggio
1970,  n.  364,  e,  ove  i  beneficiari  non  avessero avanzato tale
domanda,  la  durata del credito sara' triennale, con decurtazione di
un terzo ad ogni rinnovo annuale. E' concesso il concorso statale per
ridurre  il  tasso  netto  di  dette  operazioni al 3 per cento per i
coltivatori  diretti,  mezzadri, coloni e compartecipanti ed al 4 per
cento per gli altri beneficiari".

  "Art.  17-quinquies.  -  Le  sovvenzioni  previste  dal primo comma
dell'art.  16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  23  dicembre  1966,  n.  1142, per
sopperire   alle  necessita'  derivanti  da  urgenti  riparazioni  ai
fabbricati  rurali danneggiati, sono estese ai comuni di cui all'art.
1  del  presente  decreto  e sono elevate rispettivamente da lire 400
mila a lire 800 mila e da lire 500 mila a lire 1 milione".

  "Art.  17-sexies. - Per il pagamento degli interessi conseguenti al
differimento   delle  rate  dei  mutui  di  miglioramento  fondiario,
compresi  quelli per la formazione di proprieta' diretto coltivatrice
assistiti  da  concorso statale, previsti dal terzo comma dell'art. 1
del presente decreto, puo' essere concesso un concorso in misura pari
a  quella  accordata  per  il  mutuo  originario  e per il periodo di
effettivo  rinvio  dei pagamenti. La spesa relativa e' a carico delle
disponibilita'  del  fondo di solidarieta' nazionale istituito con la
legge 25 maggio 1970, n. 364.
  Per  le  operazioni  concernenti  i  mutui  per  la  formazione  di
proprieta'  diretto coltivatrice di cui alla legge 26 maggio 1965, n.
590, l'onere degli interessi dovuti dai mutuatari rimane a carico del
fondo  di  rotazione istituito con la legge medesima, fatta eccezione
dei  diritti,  commissioni  ed  altri  oneri accessori spettanti agli
istituti mutuanti, che sono a carico dei mutuatari".

  All'art. 18,
    al primo comma, le parole: "del gennaio 1973" sono sostituite con
le altre: "del gennaio e febbraio 1973";

    dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "Tale contributo e' altresi' corrisposto ai pescatori professionali
residenti  nei  comuni  rivieraschi  indicati  a norma del precedente
articolo 1, aumentato di lire 10.000 per ogni familiare a carico".

  dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
  "Il  contributo  di  cui al secondo comma e' corrisposto su istanza
degli   interessati,   vistata   dal   delegato  di  spiaggia  e  dal
compartimento marittimo provinciale"

    al  quarto  comma,  le parole: "dalle Prefetture" sono sostituite
con le altre: "dalle Giunte regionali".

  All'articolo 19, il primo comma e' sostituito con i seguenti:
  "Le  imprese  industriali,  commerciali  ed artigiane, alberghiere,
turistiche,  termominerali  e  dello  spettacolo  e  tutte  le  altre
categorie di beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966,
n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano
subito   danni  in  conseguenza  degli  eventi  calamitosi  presi  in
considerazione   dal   presente   decreto   aventi   sedi,   filiali,
stabilimenti,  depositi, cantieri, esercizi, ecc, nei comuni indicati
a  norma  dell'articolo  1  sono  ammesse  ai benefici previsti dalle
disposizioni   richiamate   negli  articoli  22,  23,  24  e  26  del
decreto-legge   18   dicembre   1968,   n.   1233,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.
  L'accertamento   delle  predette  condizioni  e'  effettuato  dalla
commissione di cui al successivo articolo 21.
  I  benefici previsti nel primo comma saranno concessi tenendo conto
del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti
o  attrezzature  danneggiati  o  distrutti  purche'  nei limiti della
capacita'  produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi
verificatisi".

  All'articolo 20,
    al  primo e al secondo comma, la parola: "prefetto" e' sostituita
con le altre: "presidente della Giunta regionale";
    al  terzo  comma,  la  parola:  "Prefetture" e' sostituita con le
altre: "Giunte regionali".

  All'articolo 21,
    al  secondo  e  al  quarto  comma, le parole: "dal prefetto" sono
sostituite con le altre: "dal Presidente della giunta regionale";
    all'ultimo  comma  le  parole: "entro 120 giorni" sono sostituite
con le altre: "entro 180 giorni".

  Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
  "Art. 22-bis. - Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie vacanti
o  di  nuova  istituzione,  nell'ambito della regione Sicilia e della
regione  Calabria,  sara'  accordata priorita' assoluta ai farmacisti
che  hanno  avuto  distrutta  la  propria farmacia o che hanno dovuto
abbandonarla  a seguito di provvedimento di evacuazione di frazioni o
di comuni in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.
  Parimenti nei concorsi per l'assegnazione di condotte mediche e di
  condotte  ostetriche  vacanti  o  di nuova istituzione, nell'ambito
della  regione  Sicilia  e  della  regione  Calabria, sara' accordata
priorita'  assoluta  ai  titolari di condotte di frazioni o di comuni
evacuati a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1".

  All'articolo  25,  all'ultimo  comma, le parole: "Il prefetto della
provincia"  e  "Prefettura"  sono sostituite, rispettivamente, con le
altre:  "Il Presidente della giunta regionale" e "Giunta regionale" e
le  parole:  "alle  medesime"  sono  sostituite  con  le altre: "alla
medesima".

  Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
  Art. 30-bis. - Sono sospesi i provvedimenti di cui alle tabelle A e
B  allegate  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  644,  relativi  ai  comuni  di  Acri,  Amantea,  Augusta,
Barcellona  Pozzo  di  Gotto,  Cassano  Ionio, Cerignola, Chiaravalle
Centrale,  Lentini, Licata, Mistretta, Mussomeli, Modica, Montemurro,
Patti, Petralia Sottana, Pisticci e Tropea.
  Il  Ministro per le finanze adottera' i provvedimenti conseguenti e
provvedera'  entro  90  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente decreto agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644".

  Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  36-bis. - E' autorizzata la redazione di piani di bacino per
la  sistemazione  idraulica  e la difesa del suolo con la indicazione
della  priorita'  da  seguire  nella  esecuzione delle opere, entro i
limiti  di  spesa di lire 2.000 milioni da attribuirsi per lire 1.000
milioni  alla  regione  Sicilia e per lire 1.000 milioni alla regione
Calabria,   da   iscriversi  in  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  lavori pubblici per il
1973".

  Art. 36-ter. - Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 13
agosto 1969, n. 617, sono prorogate per un ulteriore quinquennio fino
all'anno finanziario 1973.
  La  Cassa  depositi  e  prestiti e' autorizzata a concedere i mutui
previsti dal citato articolo 1 della legge 13 agosto 1969, n. 617".

  "Art.  36-quater.  -  E'  autorizzato lo stanziamento di lire 7.000
milioni  da  assegnare,  in  ragione  di lire 2.000 milioni nell'anno
finanziario  1973, di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1974 e
di  lire  3.000  milioni  nell'anno  finanziario  1975,  alla regione
Calabria  in relazione agli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del
gennaio-febbraio 1973.
  Detta  somma  viene  iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro degli anni dal 1973 al 1975".

  All'articolo 37, il primo comma e' sostituito con il seguente:
  "All'onere  di lire 127.050 milioni derivante dall'applicazione del
presente  decreto  si  provvede quanto a lire 87.550 milioni a carico
del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1972,  quanto  a  lire  34.500  milioni con
corrispondente  riduzione del capitolo 2400 dello stato di previsione
dello stesso Ministero per l'anno 1973, e quanto a lire 5.000 milioni
con  corrispondente  riduzione  del  capitolo  5381  dello  stato  di
previsione dello stesso Ministero per l'anno 2973".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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