Legge Ordinaria n. 4 del 09/01/1973 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1973 n. 26)
Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli impiegati del ruolo dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV
e  XV  di  cui  all'articolo  125  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  1970,  n.  1077,  che  svolgono mansioni di
custodia  delle  stazioni telefoniche ai sensi degli articoli 22 e 23
della  legge  18  febbraio  1963,  n.  81,  sono tenuti, su esplicito
incarico  dell'amministrazione,  a  provvedere  anche alla conduzione
degli  impianti  di  riscaldamento  esistenti  negli  edifici  in cui
prestano servizio.
  Nei  casi in cui, in base alle norme vigenti, e' necessario, per la
conduzione  degli  impianti,  il  possesso  di particolari requisiti,
l'amministrazione  potra' incaricare solo il personale che abbia tali
requisiti.
  Al  personale  addetto  alle mansioni di custodia, incaricato anche
della  conduzione degli impianti di riscaldamento a termine del primo
comma  del  presente  articolo, e' corrisposto per tale conduzione un
compenso  forfettario  di  lire  mille per ogni giornata di effettiva
prestazione.
 

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