Legge Ordinaria n. 824 del 20/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1973 n. 332)
Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  gli  ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi
articoli  2,  3  e  7  e  per i sottufficiali indicati nel successivo
articolo  18 con il trattenimento in servizio si costituisce rapporto
di impiego; disciplinato dalle disposizioni della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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