Legge Ordinaria n. 829 del 14/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1973 n. 333)
Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                            (Definizione)

  L'Opera  di  previdenza a favore del personale delle ferrovie dello
Stato,  istituita  con  la  legge  19  giugno 1913, n. 641, assume la
denominazione di Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri
dello Stato (OPAFS).
  L'Opera ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in
Roma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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