Legge Ordinaria n. 903 del 22/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 10 gennaio 1974 n. 9)
Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
(Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse  dalla  cattolica:  istituzione  di  un
                            Fondo unico)

  E'  istituito  presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
il  "Fondo  di  previdenza  per il clero secolare e per i ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel
  presente  e  negli  articoli  seguenti  e'  indicato  con la parola
  "Fondo".
Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione dei capitali di copertura.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo,
compila  il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le
passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale accredita al Fondo
gli  interessi,  calcolati  al  saggio  medio ponderato di rendimento
netto  dei  capitali  provenienti  dal Fondo medesimo ed addebita gli
interessi  per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio
pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con
un minimo del 5,50 per cento.
  Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio
tecnico  del  Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la
misura  dei  contributi  individuali  di cui al successivo articolo 6
puo'  essere  modificata con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
  Il  Fondo  subentra nelle attivita' e passivita', negli oneri e nei
diritti, nonche' nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed
in  quanto  altro di pertinenza dei fondi gia' istituiti con le leggi
in  data  5  luglio  1961,  numeri  579 e 580 e soppressi per effetto
dell'articolo 28 della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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