Legge Ordinaria n. 351 del 12/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1974 n. 216)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236,
recante   provvedimenti   urgenti  sulla  proroga  dei  contratti  di
locazione  e  di  sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti
modificazioni:
  All'articolo 1,
    il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  "I  contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in
corso  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono
prorogati fino alla data del 30 giugno 1975 ovvero, qualora si tratti
di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino al 31
dicembre  1975.  Per  gli  immobili  adibiti  ad uso di abitazione la
proroga   si   applica   limitatamente  ai  contratti  stipulati  con
conduttori  o  subconduttori  che  siano  iscritti  a  ruolo  ai fini
dell'imposta complementare per l'anno 1972 per un reddito complessivo
netto  non  superiore  a  4  milioni  di  lire o che comunque abbiano
percepito   nel   1972   un   reddito   complessivo  di  pari  misura
determinabile  ai  sensi  degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo
unico 29 gennaio 1958, n. 645.
  A  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese  successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge di conversione, i canoni delle
locazioni   di   immobili   urbani   adibiti  ad  uso  di  abitazione
ininterrottamente soggette a proroga legale, possono, a richiesta del
locatore, essere cosi' aumentati:
    1)  in  misura  non  superiore  al  20  per cento per i contratti
stipulati anteriormente al 1 marzo 1947;
    2)  in  misura  non  superiore  al  10  per cento per i contratti
stipulati tra il 1 marzo 1947 e il 1 gennaio 1953.
  Gli  aumenti  di cui al precedente comma si effettuano: per il caso
previsto  nel  n. 1) sul canone corrisposto alla data del 31 dicembre
1964  e  determinato  a norma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre
1960,  n. 1521; per il caso previsto nel n. 2) sul canone determinato
a norma dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1963, numero 1444.
  Il  locatore,  per  richiedere l'aumento, deve fornire la prova del
canone,   legalmente   dovuto   dal  conduttore  a  norma  del  comma
precedente, sul quale l'aumento stesso dovra' essere applicato.
  L'aumento  non  puo' essere richiesto nel caso in cui il conduttore
sia  iscritto  a  ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno
1972 per un reddito complessivo netto non superiore a 1.200.000 lire,
o  comunque  abbia percepito nel 1972 un reddito complessivo netto di
pari  misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138
del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645";
    il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Fino  alla  stessa data del 30 giugno 1975 e' sospesa l'esecuzione
di  provvedimenti  di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di
quelli fondati sulla morosita' del conduttore o subconduttore, ovvero
sull'urgente  e  improrogabile  necessita' del locatore, verificatasi
successivamente   alla   costituzione   del  rapporto  locatizio,  di
destinare  l'immobile  stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione
propria, dei propri figli o dei propri genitori";
  al  terzo  comma  sono  premesse  le parole: "Salvo quanto previsto
dalle disposizioni della presente legge di conversione";
  al  quarto  comma  le  parole:  "il cui reddito non sia superiore a
quello  indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24
luglio  1973,  n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495",
sono  sostituite  dalle seguenti: "il cui reddito non sia superiore a
quello di cui al primo comma del presente articolo";
  dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
  "Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti non si applicano alle
locazioni  relative ad immobili adibiti ad uso di abitazione, diversi
da  quelli  in  cui  il conduttore dimori abitualmente o comunque per
motivi di lavoro".
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  "Art.  1-bis.  -  Nei  contratti  di  locazione  di immobili urbani
adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore
della  presente  legge di conversione, stipulati successivamente al 1
dicembre 1969, fatta eccezione per quelli di cui al comma successivo,
l'ammontare  del  canone,  a  decorrere  dal  primo  giorno  del mese
successivo  a  quello  di  entrata  in vigore della presente legge di
conversione,  e'  quello corrispondente al canone dovuto, anche se da
altro  conduttore,  alla  data  del  1  gennaio 1971. Qualora su tale
canone  siano  stati  comunque  praticati aumenti, questi ultimi sono
ridotti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge di conversione, in misura tale
che  gli  aumenti  stessi non risultino superiori al 10 per cento del
canone  dovuto, anche se da altro conduttore, alla data del 1 gennaio
1971.
  Nel  caso  di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati
per la prima volta successivamente al 1 gennaio 1971, l'ammontare del
canone,  a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  di conversione, non puo'
superare  quello  corrispondente  al canone iniziale della locazione,
anche se stipulata con altro conduttore.
  I  canoni  delle  locazioni in corso alla data di entrata in vigore
della  presente  legge, relativi ad immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione non soggetti alla proroga di cui al precedente articolo 1,
possono  essere  aumentati, alla scadenza del contratto, anche quando
quest'ultimo  venga  rinnovato  con  altro  conduttore, in misura non
superiore  al  5  per cento del canone, determinato a norma dei commi
precedenti in quanto applicabili.
  Tale  disposizione  si  applica  esclusivamente ai contratti la cui
scadenza e' stabilita entro e non oltre la data del 30 giugno 1975.
  Ai  fini della applicazione delle norme di cui ai commi precedenti,
il conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione, ha diritto di
richiedere  al locatore l'importo del canone percepito dal precedente
conduttore  dello stesso immobile, alla data del 1 gennaio 1971 o del
canone  iniziale,  nel  caso  di  immobile  locato per la prima volta
successivamente   a   tale  data,  nonche'  le  generalita'  di  tale
conduttore. Il locatore deve comunicare le notizie di cui sopra entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta".
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "La  scadenza  del  vincolo  di  destinazione  alberghiera  di  cui
all'articolo  2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, e' prorogato al
31 dicembre 1975".

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  2-bis.  -  In  caso  di morte del conduttore, se trattasi di
immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga di cui all'articolo
1  opera soltanto a favore del coniuge, dei figli, dei genitori o dei
parenti  entro  il  secondo grado del defunto con lui anagraficamente
conviventi.  Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello
di  abitazione,  la  proroga  opera  a  favore  di  coloro  che,  per
successione  o  per  precedente  rapporto, risultante da atto di data
certa    anteriore   all'apertura   della   successione,   continuino
l'attivita' del defunto.
  In  caso  di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di
cessazione  degli effetti civili del matrimonio, la proroga di cui al
primo  comma  opera  a  favore  del coniuge diverso dalla persona del
conduttore  che,  per  effetto  di  accordo  con l'altro coniuge o di
decisione  del  giudice, conservi la propria residenza o dimora nello
stesso  immobile.  Se  trattasi di immobile adibito ad uso diverso da
quello  di abitazione, la proroga opera a favore del coniuge, diverso
dalla  persona  del  conduttore, che continui nell'immobile la stessa
attivita'  gia'  ivi esercitata assieme all'altro coniuge prima della
separazione  legale  o  consensuale ovvero prima dello scioglimento o
della cessazione degli effetti civili del matrimonio".

  "Art.  2-ter. - Sono nulle le clausole contrattuali che contemplano
l'obbligo di corresponsione anticipata del canone della locazione per
periodi  superiori  a  tre mesi, anche mediante rilascio di titoli di
credito".

  "Art.  2-quater.  -  Il  primo comma dell'articolo 7 della legge 23
maggio 1950, n. 253, e' sostituito dal seguente:
  "  La  domanda  giudiziale  per  far  cessare  la  proroga nel caso
previsto  dal  numero 1) del precedente articolo 4 non e' proponibile
da  chi  ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finche' non siano
decorsi  almeno  tre  anni  dall'acquisto,  salvo  che  si  tratti di
sfrattati,  di sinistrati, di profughi di guerra e di pensionati, nel
qual caso il termine e' ridotto a diciotto mesi"".

  "Art.  2-quinquies. - All'articolo 8 della legge 23 maggio 1950, n.
253, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
  "Il  risarcimento  dei  danni  di  cui al precedente comma non puo'
essere   inferiore   a   dodici  mensilita'  del  canone  dovuto  dal
conduttore.
  A  norma  di quanto previsto dal precedente primo comma, si ritiene
che  il  locatore  abbia  adibito  l'immobile all'uso in relazione al
quale  aveva  agito, quando lo destini ad abitazione effettiva ovvero
dia   inizio   in  esso  all'esercizio  effettivo  dell'attivita'  di
professionista,  di  artigiano, di commerciante o comunque lo destini
effettivamente  agli  altri  usi  indicati nei precedenti articoli 4,
primo  comma,  numeri  1) e 2), e 6, entro il termine di sei mesi dal
giorno in cui ha riacquistato la disponibilita' dell'immobile stesso,
salvo comprovate ragioni di forza maggiore"".

  "Art.  2-sexies.  -  Ogni  pattuizione  contraria alle disposizioni
della  presente  legge  di  conversione e' nulla, qualunque ne sia il
contenuto  apparente.  Le somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal
conduttore  o  subconduttore  in  violazione dei divieti e dei limiti
previsti   dalla   presente  legge  di  conversione,  possono  essere
computate  in  conto pigione o ripetute con azione proponibile fino a
sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 agosto 1974

                                LEONE

                                             RUMOR - ZAGARI - DE MITA
                                                          - RIPAMONTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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