Legge Ordinaria n. 386 del 17/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 29 agosto 1974 n. 225 e rettifica su G.U. 18/11/1974 n. 300)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
recante  norme  per  la estinzione dei debiti degli enti mutualistici
nei  confronti  degli  enti ospedalieri, il finanziamento della spesa
ospedaliera  e  l'avvio  della  riforma  sanitaria,  con  le seguenti
modificazioni:

  All'articolo 1,

    alla   fine   del  primo  comma  sono  aggiunte  le  parole:  "e,
nell'ambito delle residue disponibilita', dei comuni -;

    dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
  "Nella  liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per
rette  di degenza si terra' conto degli oneri finanziari che potranno
eventualmente  ricadere  sugli enti medesimi ove la realizzazione dei
crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975.
  Gli  amministratori  ed  i  tesorieri  degli  enti ospedalieri sono
responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione
dei  crediti  vantati  nei  confronti  degli  enti  mutualistici  per
l'estinzione  dei  debiti verso istituti bancari e verso fornitori di
materiali connessi con l'esercizio dell'attivita' ospedaliera.
 I  collegi  sindacali  vigileranno  per la puntuale osservanza degli
adempimenti di cui ai commi precedenti".

  All'articolo 2,

    nel  primo comma, la parola: emerge", e' sostituita dalla parola:
"risulta";  la  parola:  "32", e' sostituita dalla parola: "16", e le
parole:   "comitati   regionali",  sono  sostituite  con  le  parole:
"competenti organi";
    nel   secondo   comma,   le   parole:  "da  istituti  e  cliniche
universitarie,  da  istituti  pubblici di ricovero e cura a carattere
scientifico,   da   istituti  ed  enti  di  cui  al  penultimo  comma
dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, da case di cura
private",  sono  sostituite  dalle parole: "e dagli altri istituti ed
enti  pubblici  e  privati  di  ricovero  e cura e dalle case di cura
private";
    dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
  "Le  somme destinate ai comuni saranno versate in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
  Con  decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri
per  il  tesoro  e  per  la  sanita',  saranno stabiliti i criteri di
riparto e le modalita' per la erogazione delle somme stanziate".

  Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  2-bis.  -  A  partire  dall'anno  1975  dal  gettito  di cui
all'articolo  4 e' prelevata annualmente la somma di lire 50 miliardi
per  essere  destinata  alla  copertura, degli oneri conseguenti alle
operazioni  finanziarie  che il Ministro per il tesoro e' autorizzato
ad  effettuare, ad integrazione di quelle di cui all'articolo 1, fino
a  concorrenza  dell'importo  necessario  per assicurare l'estinzione
dell'esposizione  debitoria  dei  comuni nei confronti degli ospedali
per   assistenza   ospedaliera   che   non  possa  essere  assicurata
nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 1.
  Si applicano gli ultimi due commi del precedente articolo 2".

  All'articolo 3,

    al  primo  comma,  la  parola:  "febbraio",  e' sostituita con la
parola: "maggio".

  All'articolo 4,

    al secondo comma, la parola: "1969", e' sostituita con la parola:
"1963";
    il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "A  decorrere  dal 1 luglio 1974, e' istituita una quota aggiuntiva
annua    ai   contributi   dovuti   dai   lavoratori   autonomi   per
l'assicurazione   contro   le   malattie,   ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni,  nella misura di L. 3.300 a carico di ciascun artigiano
ed  esercente  attivita'  commerciale  e  nella  misura di L. 1.650 a
carico   di   ciascun  coltivatore  diretto.  Per  ciascun  familiare
assistibile  la  quota aggiuntiva e' determinata nella misura di lire
1.650".

  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

  "Con  riferimento  all'articolo  117 della Costituzione a decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto e sino alla
entrata in vigore della riforma sanitaria e' vietato:
    a)  istituire  da  parte  degli enti ospedalieri nuove divisioni,
sezioni   o   servizi  quando  questi  non  rispondano  a  specifiche
inderogabili  esigenze di assistenza sanitaria delle comunita' locali
che non possano essere soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe
strutture  esistenti  in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso
delle  cliniche  e  degli  istituti  universitari  convenzionati, non
rispondano ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca;
    b)  aumentare  gli  organici  degli  enti ospedalieri e assumere,
anche  temporaneamente,  nuovo  personale  salvo  la sostituzione del
personale  cessato  dal  servizio  o  collocato  in aspettativa senza
assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo il caso della
istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per le riconosciute
inderogabili esigenze di cui alla lettera a).
  Il  divieto di cui alla precedente lettera b) non si applica per le
assunzioni  nell'ambito  dei  posti  previsti  dalle  vigenti  piante
organiche.
  Le   regioni   nell'esercizio   delle   loro  funzioni  in  materia
ospedaliera  dettano norme per il rispetto della disciplina di cui ai
commi   precedenti  attenendosi  al  principio  legislativo  in  essi
contenuto".

  All'articolo 7,

    nel  primo  comma, le parole: "degli organi", sono sostituite con
le  parole: "di organi"; le parole: "degli enti", sono sostituite con
le  parole: "di enti"; dopo le parole: "presso gli enti ospedalieri",
sono  aggiunte le parole: "e di altre commissioni consultive nominate
dalla stessa amministrazione";

    dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "Le  leggi  regionali  dovranno, altresi', determinare i limiti non
superabili   dei   compensi   dovuti   agli  altri  componenti  delle
commissioni  di  cui  al  precedente  comma,  che non siano membri di
organi di amministrazione ne' dipendenti di enti ospedalieri";
    nel secondo comma, alla lettera a), dopo la parola:
"indennita'", e' aggiunta la parola: ", addizionali";
    il quarto e quinto comma sono sostituiti dal seguente:
  "Per  i  medici  ospedalieri l'attivita' libero-professionale e per
servizi   convenzionati   e'  disciplinata  dagli  accordi  nazionali
stipulati  ai sensi dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n.
132,  fatto salvo che la somma complessiva dei proventi dovuti per la
stessa non potra' superare come tetto retributivo il 60 per cento del
trattamento  economico  per i medici a tempo pieno ed il 40 per cento
per i medici a tempo definito";
    nell'ottavo  comma,  dopo la parola: "medesimi", sono aggiunte le
parole:   "salve  le  deroghe  consentite  con  autorizzazione  della
regione.  La  predetta  autorizzazione  e' di competenza della giunta
regionale  fatte  salve  le attribuzioni del consiglio regionale o di
altri  organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da
leggi della regione";

    dopo l'ottavo comma e' aggiunto il seguente:
  "Il  divieto  di  cui  al precedente comma non si applica agli atti
gia'  deliberati  e  pubblicati  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto".

  All'articolo 8,

    nel  primo  comma,  la  parola:  "banditi",  e'  sostituita dalla
parola: "indetti";

    dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
  "Limitatamente  al  personale  sanitario l'autorizzazione di cui al
comma  precedente puo' essere concessa anche nel caso di copertura di
posti  gia' vacanti in pianta organica alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  Le  casse ad ordinamento provinciale autonomo possono provvedere ad
assunzioni  di  carattere  temporaneo, ai sensi della legge 18 aprile
1968,  n.  230,  in  relazione  ad  assenze di personale di ruolo per
aspettativa nei casi previsti dalla legge, per congedi straordinari e
per gravidanza e puerperio";

    il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  convenzioni  e  relative  tariffe  gia'  stipulate  dagli enti
mutualistici  con  le  categorie dei medici e dei farmacisti, nonche'
con   le   categorie   sanitarie   ausiliarie,  anche  se  ratificate
successivamente  alla  data  del  presente  decreto  con delibere dei
competenti   consigli   di   amministrazione   da   sottoporre   alla
approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per
il  tesoro  opereranno,  nei  termini  e  nelle  misure  dalle stesse
previsti,  fino  all'entrata  in  vigore  della riforma sanitaria. Le
tariffe di cui al presente comma non sono suscettibili di aumento".

  All'articolo 9,

    nel  primo  comma,  dopo  la parola: "malattia", sono aggiunte le
parole: "ferme restando le rispettive modalita' di prescrizione";

    dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  A partire dal 1 gennaio 1975 la norma di cui al precedente comma si
applica   altresi'  ai  soggetti  che  si  avvalgono  dell'assistenza
farmaceutica in forma indiretta";

    il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Entro  il  30  giugno  1975  ed  entro  il  30  giugno  degli anni
successivi,  il prontuario terapeutico sara' riveduto con decreto del
Ministro  per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e
un comitato di esperti presieduto dallo stesso Ministro. Il direttore
dell'Istituto  superiore di sanita' e' membro di diritto del predetto
comitato";
    al  quarto  comma,  dopo  le  parole:  "vendita al pubblico" sono
aggiunte  le altre: "delle specialita' medicinali, ad eccezione degli
emoderivati e degli altri preparati comunque di origine umana".

  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

  "E'  abrogato  il  primo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo
1971, n. 213.
  La  liquidazione  della  Cassa  nazionale di conguaglio di cui alla
citata legge 25 marzo 1971, n. 213, ha luogo mediante il conferimento
delle disponibilita' nel conto corrente infruttifero aperto presso la
Tesoreria centrale, denominato "Ministero del tesoro - Conto speciale
per   il   finanziamento   dell'assistenza   ospedaliera   "  di  cui
all'articolo 5 del presente decreto.
  I   erediti  degli  enti  ospedalieri  nei  confronti  della  Cassa
nazionale  di conguaglio sono estinti. Gli enti ospedalieri apportano
ai rispettivi bilanci le necessarie modificazioni.
  Le  somme che alla data di pubblicazione della legge di conversione
del presente decreto fossero ancora dovute dagli enti mutualistici ed
assistenziali  alla  Cassa  saranno  versate  direttamente dagli enti
stessi al conto corrente di cui al secondo comma".

  L'articolo 11 e' soppresso.

  All'articolo 12,

    al  primo  comma,  le  parole: "nonche' alle province autonome di
Trento  e  Bolzano"  sono  soppresse  e le parole: "delle cliniche ed
istituti universitari, degli istituti di ricovero e cura riconosciuti
a  carattere  scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo
1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e delle case
di  cura  private", sono sostituite con le parole: "stipulate a norma
del successivo articolo 18";

    dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
  "Sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di riforma
sanitaria  le  regioni erogano, altresi', l'assistenza ospedaliera in
forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano
diritto  in  base  ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse
mutue di malattia.
  Qualora gli iscritti e i rispettivi familiari che ne abbiano titolo
non  si  avvalgano dell'assistenza ospedaliera gestita dalle regioni,
ma  si  ricoverino  in istituti di cura non convenzionati o in classi
diverse  da  quelle convenzionate, le regioni rimborseranno una quota
non  inferiore  alla spesa media sostenuta dalla regione per analoghe
prestazioni  nelle  case  di cura private convenzionate ubicate nella
regione";

    dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  "Le  regioni  assicurano,  secondo i vigenti ordinamenti degli enti
mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli
aventi  diritto  che  si  trovino  fuori dal territorio nazionale per
ragioni di lavoro";

    dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
  "E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero
e  cura  di cui al presente articolo di comunicare al competente ente
gestore  di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa
diagnosi  e  - al termine della degenza - la data del dimissionamento
del ricoverato avente diritto all'indennita' economica di malattia".

  Dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:

  "Art.  12-bis.  -  Con  decreto del Presidente della Repubblica, da
emanarsi  entro  il  1 luglio 1975, previa delibera del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per il lavoro e la previdenza
sociale,  per  la  sanita'  e  per  il tesoro - e con il concerto dei
Ministri  di  competenza - sono sciolti i consigli di amministrazione
dell'INAM,  dell'ENPAS,  dell'INADEL,  dell'ENPDEDP,  dell'ENPALS,  e
delle  Federazioni  nazionali  delle  casse  mutue  degli  artigiani,
commercianti  e  coltivatori  diretti.  Con  il medesimo decreto sono
nominati  i  commissari straordinari per la temporanea gestione degli
enti  stessi fino alla data di emanazione del decreto di cui al terzo
comma.
  Con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento e del
presidente   della   giunta   provinciale  di  Bolzano  sono  sciolti
rispettivamente  i  consigli  di  amministrazione  delle  casse mutue
provinciali  di  malattia  di  Trento  e  di Bolzano. Con il medesimo
decreto  sono  nominati  i  rispettivi commissari straordinari per la
temporanea  gestione  delle casse stesse fino alla data di emanazione
del decreto di cui al terzo comma.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  per  il  tesoro  e  per la sanita' e con gli altri Ministri
vigilanti,  da  emanarsi almeno 60 giorni prima del termine di cui al
successivo  comma,  sono  individuati gli altri enti non compresi tra
quelli  di cui al primo comma e le gestioni di assistenza malattia da
sopprimere.  Con  il medesimo decreto sono resi autonomi i servizi di
assistenza  sanitaria  degli enti di previdenza sociale e si provvede
alla  nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di
detti servizi.
  Al  compimento  del  biennio dalla data del decreto di cui al primo
comma,  sono  estinti  tutti gli enti e le gestioni autonome preposti
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria in regime mutualistico, le
cui   funzioni  e  relative  strutture  sono  ripartite,  secondo  le
rispettive  competenze,  tra  lo  Stato,  le regioni e gli altri enti
territoriali per l'attuazione del servizio sanitario nazionale".

  All'articolo 13,

    dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
  "Per   i   lavoratori  stagionali  all'estero,  che  rientrano  nel
territorio  nazionale, l'importo di cui al primo comma e' commisurato
al  periodo  medio  di permanenza della categoria di appartenenza nel
territorio nazionale".

  All'articolo 14,

  al  secondo  comma,  punto  1),  al  primo  alinea, dopo le parole:
"gestioni o casse", e' aggiunta la parola "anche"; al secondo alinea,
dopo  la  parola:  "contribuzioni", sono aggiunte le parole: "escluse
quelle  facoltative  ed  integrative  a  qualsiasi  titolo";  dopo le
parole:  "51  per cento" sono aggiunte le seguenti: "Per gli istituti
ed  enti  mutuo-previdenziali  a  bilancio  unitario, che non abbiano
gestioni   autonome   per  l'assistenza  sanitaria,  la  quota  delle
contribuzioni  da  versare  per  l'anno  1975  al fondo nazionale per
l'assistenza  ospedaliera  e' pari alla spesa ospedaliera accertata a
consuntivo  per  il  1973,  maggiorata  della percentuale d'incidenza
delle  spese  generali  accertate per il medesimo anno"; al punto 4),
dopo  la  parola:  "propri",  sono  aggiunte  le  parole: "o da altre
entrate".

  All'articolo 15,

    al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "punto 1)", e' soppressa la
parola: "e";
    al  quarto  comma  la  parola: "ospedaliero", e' sostituita dalle
seguenti: "per l'assistenza ospedaliera".

  All'articolo 16,

    al  primo  comma,  la  parola:  "febbraio",  e'  sostituita dalla
parola: "maggio";

    dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
  "Il  CIPE, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con
il  Ministro  per il tesoro, sentita la commissione interregionale di
cui  al  primo comma, verifica annualmente l'andamento della gestione
del  fondo  nazionale  per  l'assistenza  ospedaliera  ed  i  livelli
qualitativi  e  quantitativi  di  assistenza  ospedaliera  assicurati
sull'intero  territorio  nazionale.  Ove  da  detta  verifica dovesse
riscontrarsi   l'insufficienza   del   fondo   stesso,  con  apposito
provvedimento  legislativo  si provvede alla revisione delle fonti di
alimentazione di cui all'articolo 14".

  All'articolo 18,

    al  primo  comma,  dopo  la  parola:  "regioni", sono aggiunte le
parole:  "con idonei atti deliberativi", e dopo la parola: "nonche'",
sono aggiunte le altre: quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n.
817, e";
    al  secondo  comma le parole: "dai Ministeri della sanita'," sono
sostituite  dalle  parole:  "dal Ministro per la sanita', di concerto
con i Ministri";
    il terzo comma e' soppresso;

    dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
  "Fino  a  quando  non  saranno  stati  emanati  dal Ministero della
sanita'  gli schemi previsti dal secondo comma del presente articolo,
o  non  saranno  state  approvate  le  deliberazioni di stipula delle
convenzioni   di  cui  al  primo  comma  dello  stesso  articolo,  le
convenzioni  in  atto  all'entrata  in  vigore  del  presente decreto
resteranno  in  vigore,  intendendosi  sostituite le regioni all'ente
mutualistico stipulante.
  Gli  schemi  di  convenzione  di  cui al secondo comma del presente
articolo  dovranno essere emanati dal Ministero della sanita' entro e
non oltre il primo semestre del 1975".

  All'articolo 19,

    al  secondo  comma  sono soppresse le parole: "che sara' regolato
con la legge per la riforma sanitaria".

  L'articolo 20 e' sostituito dal seguente:

  "Ai  fini  del coordinamento dell'attivita' degli enti mutualistici
dei  lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale
e  con  l'attivita' degli enti ospedalieri ogni regione istituisce un
comitato regionale.
  Il  comitato,  nominato  dalla  regione e presieduto dall'assessore
alla  sanita',  ha  facolta'  di proposta e deve essere sentito sulle
questioni  attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti
mutualistici nell'ambito della regione".

  L'articolo 22 e' sostituito dal seguente:

  "Alla  attuazione  delle norme fondamentali di riforma dei principi
stabiliti  dalla  presente  legge  nella  regione Trentino-Alto Adige
provvederanno  rispettivamente  la  regione  Trentino-Alto Adige e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  secondo le rispettive
competenze.   A  tal  fine  le  province  disporranno  di  una  somma
determinata  in  sede  di  definizione  della  quota variabile di cui
all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n.  670,  in  relazione  alla  spesa  dello Stato nello stesso
settore".

  All'articolo 23,

       e' aggiunto il seguente comma:
  "Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti  le  variazioni  di  bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto".
  L'articolo 24 e' soppresso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 agosto 1974

                                LEONE

                                                 RUMOR - V. COLOMBO -
BERTOLDI - E. COLOMBO
- GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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