Legge Ordinaria n. 59 del 01/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 18 marzo 1974 n. 73)
Aumento del capitale della Societa' per la gestione e partecipazioni industriali GEPI - Societa' per azioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto   mobiliare  italiano  (IMI),  l'Ente  partecipazioni  e
finanziamento   industria  manifatturiera  (EFIM),  l'Ente  nazionale
idrocarburi (ENI) e l'istituto per la ricostruzione industriale (IRI)
sono  autorizzati  a  concorrere,  rispettivamente,  sino  a  lire 48
miliardi  il  primo  e  sino  a lire 16 miliardi ciascuno, gli altri,
all'aumento  di  capitale  per lire 96 miliardi della Societa' per la
gestione  e partecipazioni industriali - GEPI - Societa' per azioni -
costituita  ai  sensi  dell'articolo  5 della legge 22 marzo 1971, n.
184.
  Per  consentire  sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi
di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 16
miliardi  ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 48 miliardi
sara'  iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974
del Ministero delle partecipazioni statali.
  Le  eventuali riduzioni del capitale della GEPI Societa' per azioni
per  perdite  saranno portate, per la rispettiva quota di competenza,
in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del
Ministro  per  le  partecipazioni statali di concerto con il Ministro
per il tesoro.
  Il  Ministro  per  il  tesoro e' autorizzato a conferire, nell'anno
1974, lire 48 miliardi al patrimonio dell'IMI per consentire a questi
la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.
  Le  somme  di cui al presente articolo saranno depositate dall'IMI,
dall'EFIM,  dall'ENI  e dall'IRI, sino al momento del loro versamento
all'aumento  del  capitale della GEPI, in conti correnti infruttiferi
aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.
  Gli  aumenti  dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI
ed  il  conferimento  al  patrimonio  dell'IMI  di  cui  al  presente
articolo,  nonche'  l'aumento  di  capitale  della  GEPI, sono esenti
dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  gennaio  1958,  n.  645,  limitatamente  all'aliquota
gravante sul patrimonio imponibile di cui all'articolo 146 del citato
decreto presidenziale.
 

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