Legge Ordinaria n. 66 del 22/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1974 n. 77)
Modificazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il terzo comma dell'articolo 118 del regio decreto-legge 19 ottobre
1938,  n.  1933,  convertito  nella  legge  5  giugno  1939,  n. 973,
modificato  dalla  legge  5  luglio  1966,  n. 518, e' sostituito dal
seguente:
  "I  biglietti  delle  lotterie  nazionali  possono  essere  venduti
esclusivamente  dagli  enti  e  persone  debitamente  autorizzati dal
Ministero  delle  finanze  o  dal  concessionario. Colui che viola le
disposizioni  contenute nel presente articolo e' punito con l'ammenda
da lire 50.000 a lire 500.000".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 febbraio 1974

                                LEONE

                                                      RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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