Legge Ordinaria n. 155 del 20/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 28 maggio 1975 n. 139)
Indennita' di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  applicazione  dell'articolo  4,  ultimo  comma,  della legge 15
novembre   1973,  n.  734,  l'indennita'  di  servizio  penitenziario
spettante  al  personale  civile, di ruolo e non di ruolo, che presta
servizio  negli  istituti  di  prevenzione  e  di  pena e negli altri
servizi  penitenziari,  e'  fissata,  a decorrere dal 1 gennaio 1973,
nella  misura  mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente
legge.
  La misura dell'indennita' mensile viene ridotta di un ventiseiesimo
per  ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi
i  periodi  di  assenza  per  infermita'  o  infortunio  riconosciuti
dipendenti da causa di servizio.
 

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