Legge Ordinaria n. 354 del 26/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1975 n. 212 suppl. ord.)
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Trattamento e rieducazione

  Il  trattamento  penitenziario  deve  essere conforme ad umanita' e
deve assicurare il rispetto della dignita' della persona.
  Il  trattamento  e'  improntato  ad  assoluta  imparzialita', senza
discriminazioni   in   ordine  a  nazionalita',  razza  e  condizioni
economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
  Negli  istituti  devono  essere mantenuti l'ordine e la disciplina.
Non  possono  essere  adottate  restrizioni non giustificabili con le
esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili
a fini giudiziari.
  I  detenuti  e  gli  internati sono chiamati o indicati con il loro
nome.
  Il  trattamento  degli imputati deve essere rigorosamente informato
al  principio  che  essi  non  sono  considerati  colpevoli sino alla
condanna definitiva.
  Nei  confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato
un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con
l'ambiente   esterno,  al  reinserimento  sociale  degli  stessi.  Il
trattamento  e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in
rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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