Legge Ordinaria n. 360 del 25/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 13 agosto 1975 n. 215)
Proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  unico della legge 18 marzo
1968,  n.  294,  prorogate  con  l'articolo  30  del decreto-legge 26
ottobre  1970,  n.  745,  convertito nella legge 18 dicembre 1970, n.
1034, sono ulteriormente prorogate per il triennio 1974-1976.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 luglio 1975

                                LEONE

                                                         MORO - TOROS

                                                         Visto,    il
Guardasigilli: REALE
 

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