Legge Ordinaria n. 408 del 05/08/1975 (Pubblicata nella G.U. del 27 agosto 1975 n. 227)
Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  facolta'  di  cui al primo comma punto 2) dell'articolo 3 della
legge  25  novembre  1971, n. 1079, si applica anche per i periodi di
contribuzione   obbligatoria   nella   assicurazione   generale   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a
liquidazione  di  pensione  d'invalidita' a carico dell'assicurazione
stessa.
  I  lavoratori  iscritti  al  fondo  di  previdenza per i dipendenti
dall'Ente   nazionale   per   l'energia  elettrica  e  dalle  aziende
elettriche  private  ed  i  titolari  di  pensione a carico del fondo
stesso,   i   quali  possano  far  valere  periodi  di  contribuzione
obbligatoria   nell'assicurazione   generale  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di
pensione  di  invalidita' a carico dell'assicurazione stessa, possono
chiedere con effetto dal 1 gennaio 1969 il ripristino della posizione
assicurativa   pensionistica   presso   l'Istituto   nazionale  della
previdenza   sociale   esistente  prima  dell'applicazione  nei  loro
confronti  del  quarto  comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre
1971,  n.  1079.  In tal caso i periodi di contribuzione suddetti non
sono  considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della
determinazione della misura delle prestazioni a carico del fondo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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