Legge Ordinaria n. 49 del 08/03/1975 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1975 n. 76)
Disposizioni sulla decorrenza dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni relative all'obbligo dell'indicazione del numero di
codice  fiscale, previste nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, hanno effetto:
    a)  dal  1  gennaio 1977 per gli atti di cui alle lettere e), d),
e),  f), g) ed i) dell'articolo 6 del predetto decreto con esclusione
di quelli indicati dagli articoli 27, 28, 29, 31 e 33 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
    b)  dal  1  luglio  1977  per gli atti di cui alla lettera b) del
detto  articolo  6, per gli atti di cui all'ultimo comma dello stesso
articolo nonche' per le dichiarazioni e allegati di cui agli articoli
27,  28,  29,  31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
    c)  dal  1 gennaio 1978 per gli atti di cui alle lettere a) ed h)
del medesimo articolo.
 

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