Legge Ordinaria n. 723 del 09/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1976 n. 4)
Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Gli  articoli  143,  158  e  159  del codice della navigazione sono
sostituiti dai seguenti:
  "Art.  143  -  Nazionalita'  dei  proprietari  di  navi italiane. -
Rispondono  ai  requisiti  di nazionalita' richiesti per l'iscrizione
nelle  matricole  o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le
navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:
    a) a cittadini italiani;
    b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;
    c)   a   societa'   relativamente   alle  quali  sia  riscontrata
dall'Amministrazione   della   marina  mercantile  e  da  quella  dei
trasporti,  rispettivamente  per le navi per le quali venga richiesta
l'iscrizione  nei  registri marittimi e della navigazione interna, la
prevalenza  di  interessi nazionali negli organi di amministrazione e
di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni
di  cui  agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello
Stato  il  rappresentante  legale o vi siano rappresentate da persona
munita di procura institoria.
  Agli  effetti  della lettera c) del precedente comma, la prevalenza
degli  interessi  nazionali  negli  organi  di  amministrazione  e di
direzione  si  considera  sussistente quando sono cittadini italiani:
nelle  societa'  in  nome  collettivo, la maggioranza dei soci; nelle
societa'  in  accomandita,  la maggioranza dei soci accomandatari; e,
nelle  societa' per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative,
la   maggioranza  degli  amministratori,  tra  cui  il  presidente  e
l'amministratore  delegato,  nonche'  la maggioranza dei sindaci ed i
direttori  generali.  Nel  caso di societa' costituite all'estero, le
persone  che  rappresentano  stabilmente  la  societa' nel territorio
dello Stato devono essere cittadini italiani.
  Restano  salve  le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea".
  "Art.  158  -  Proprieta'  di  stranieri  per  quote  dai dodici ai
diciotto  carati.  -  Quando  la partecipazione alla proprieta' della
nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di societa', che non
si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i
dodici  carati,  ma  non  superi  i  diciotto, devono essere ceduti a
persone,  fisiche  o  giuridiche,  o a societa', che si trovino nelle
condizioni  prescritte,  tanti  carati  quanti  sono  quelli che, per
trasferimento  di proprieta' o per perdita dei requisiti da parte dei
titolari, hanno determinato tale eccedenza.
  La  cessione  deve  aver  luogo entro sei mesi dal giorno in cui la
eccedenza si e' verificata.
  Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo,
l'ufficio  d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei
carati  che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero
necessario a ristabilire i requisiti di nazionalita' prescritti dalla
legge,  a  cominciare  dalle  quote  che  per  ultime  hanno concorso
all'eccedenza".
  "Art. 159 - Proprieta' di stranieri per quote superiori ai diciotto
carati.  -  Quando  la  partecipazione  alla proprieta' della nave da
parte  di  persone,  enti  o  societa',  che  non  si  trovano  nelle
condizioni  previste  nell'articolo  143, venga a superare i diciotto
carati,  l'ufficio  d'iscrizione  della  nave  procede all'affissione
negli  uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi
legali  di  un  avviso con il quale si invitano gli interessati a far
valere   entro   sessanta   giorni   i   loro   diritti   e  promuove
l'autorizzazione a dismettere la bandiera.
  I  Ministri  per la marina mercantile e per i trasporti provvedono,
secondo   le   rispettive   competenze,   a  norma  del  terzo  comma
dell'articolo 157.
  Se  l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede alla consegna
del  documento  di  autorizzazione  ritira  i  documenti di bordo. Se
l'autorizzazione  e'  negata,  l'ufficio  di  iscrizione  promuove la
vendita  giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri
ha  raggiunto  la  totalita'  dei carati, o, diversamente, la vendita
giudiziale  dei  carati  che  hanno  prodotto  l'eccedenza,  a  norma
dell'articolo 158, terzo comma".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 dicembre 1975

                                LEONE

                                               MORO - REALE - GIOIA -
                                                           MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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