Legge Ordinaria n. 744 del 09/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1976 n. 6)
Modifiche agli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione concernenti la vidimazione dei libri di bordo.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Gli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della  navigazione
sono sostituiti dai seguenti: 
  "Art.  179  -  Nota  di  informazioni  all'autorita'  marittima.  -
All'arrivo della nave in un porto il comandante della nave  deve  far
pervenire al comandante  del  porto  o  all'autorita'  consolare  una
comunicazione, dalla quale risulti il nome o il numero, il  tipo,  la
nazionalita', il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore ed il
nome e il domicilio del raccomandatario, la quantita' e  la  qualita'
del carico, nonche'  l'indicazione  della  sistemazione  a  bordo  di
eventuali  merci  pericolose,  il  numero  e  la   nazionalita'   dei
componenti  dell'equipaggio,  il   numero   dei   passeggeri,   brevi
indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e  l'ora
prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello
di destinazione, nonche' la posizione della  nave  nel  porto.  Detta
comunicazione dovra' essere integrata prima  della  partenza  da  una
dichiarazione del comandante della nave relativa  all'adempimento  di
ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e
contrattuale, da consegnarsi  alla  predetta  autorita'  marittima  o
consolare. 
  Il comandante di una nave  diretta  in  un  porto  estero,  qualora
preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale
ufficio consolare dovra' provvedere a fare per via radio al consolato
la comunicazione  di  cui  al  precedente  comma  limitatamente  agli
elementi disponibili in tempo utile. In caso di inesistenza di locali
uffici consolari o di impossibilita' di procedere alla  comunicazione
di cui sopra per via radio del fatto dovra' darsi pronta  e  motivata
notizia nella comunicazione  da  farsi  al  comandante  del  porto  o
all'autorita' consolare nel successivo porto di approdo". 
  "Art. 180 - Ispezioni. - Il  comandante  del  porto  o  l'autorita'
consolare  possono  ad  ogni  tempo  verificare  il  contenuto  della
comunicazione presentata o fatta per via radio dal  comandante  della
nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei  libri  e  degli
altri documenti di bordo. In tal caso delle  osservazioni  effettuate
nel corso dell'ispezione dalla predetta autorita' - cui e'  demandato
anche il compito di  vigilare  sull'esecuzione  dei  lavori  ordinati
dalle competenti autorita' in seguito a visite di controllo -  dovra'
farsi pronta annotazione sui libri di bordo". 
  "Art. 181 - Rilascio delle spedizioni. - Il comandante del porto  o
l'autorita' consolare debbono sempre intervenire in caso di avaria al
carico  ed  alla  nave,  di  infortunio   a   passeggeri   o   membri
dell'equipaggio, o di  altri  eventi  straordinari,  per  controllare
l'adempimento da parte dell'armatore  e  del  comandante  della  nave
degli obblighi loro imposti dalle norme di polizia e da quelle per la
sicurezza  della  navigazione,  nonche'  da  disposizioni  sanitarie,
fiscali  e  doganali,  avendo  facolta'  di  rifiutare  in  caso   di
inadempimento il rilascio della spedizione. 
  La riscossione degli importi corrispondenti ai diritti consolari  -
dovuti solo nei casi di intervento previsti  al  comma  precedente  -
dovra'  essere  effettuata  presso  la  capitaneria   di   porto   di
immatricolazione  della  nave  su  richiesta  dell'ufficio  consolare
interessato". 
  "Art.  184  -  Dell'arrivo  e  della  partenza  delle  navi   della
navigazione interna.  -  Il  comandante  della  nave,  all'arrivo  in
localita' ove sia una autorita' portuale o consolare, deve denunciare
all'autorita' stessa la provenienza e la destinazione della nave,  la
qualita'  e  la  quantita'  del  carico,  il  numero  delle   persone
dell'equipaggio e la durata della sosta. 
  L'autorita' portuale o consolare puo' in ogni tempo  verificare  il
contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave  e  chiedere
di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di
bordo. 
  Le suddette autorita' sono tenute a  formulare  pronta  annotazione
delle  eventuali  osservazioni   effettuate   durante   le   predette
ispezioni. Quando dopo la partenza dall'ultima localita' in cui abbia
sede una autorita' portuale o consolare si  siano  verificati  eventi
straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al  carico,
il  comandante  deve  farne  denuncia  alla  autorita'   portuale   o
consolare; l'autorita' predetta provvede a norma  dell'articolo  132,
secondo comma. 
  Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' preposta
alla navigazione interna o all'autorita'  consolare  le  informazioni
che gli  siano  richieste  circa  il  viaggio,  e  a  far  presentare
componenti dell'equipaggio  e  passeggeri  per  accertamenti  di  cui
all'articolo 183. 
  Le disposizioni dei commi precedenti non  si  applicano  alle  navi
della  navigazione  interna  in  servizio  pubblico  di  linea  o  di
rimorchio o adibite  ai  servizi  autorizzati  per  il  trasporto  di
persone in conto terzi". 
  "Art. 185  -  Navi  straniere.  -  Se  accordi  internazionali  non
dispongono  diversamente,  le  disposizioni  del  presente  capo   si
applicano  anche  alle  navi  straniere,  che  approdano  nei   porti
italiani". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 9 dicembre 1975 
 
                                LEONE 
 
                                               MORO - REALE - GIOIA - 
                                                VISENTINI - FORLANI - 
                                                           MARTINELLI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
 

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