Legge Ordinaria n. 322 del 19/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1976 n. 141)
Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  brigadieri,  i  vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma
dei  carabinieri  e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie
di  pubblica  sicurezza  e degli agenti di custodia possono contrarre
matrimonio   al  compimento  del  primo  anno  della  prima  rafferma
triennale.
  La  disposizione  del  precedente comma non si applica a coloro che
hanno compiuto il ventiseiesimo anno di eta'.
  I  brigadieri  che  pervengono  a  tale grado prima del verificarsi
della  condizione  di  cui  al  comma  precedente  possono  contrarre
matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.
  L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, e' abrogato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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