Legge Ordinaria n. 769 del 16/11/1976 (Pubblicata nella G.U. del 24 novembre 1976 n. 313)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, concernente integrazione dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698,
concernente  integrazione  dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1976,
n. 183, con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
      Art.  1.  -  Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 2
maggio 1976, n. 183, sono aggiunti i seguenti:
      "I  membri  del  consiglio  di  amministrazione designati dalle
regioni, di cui al precedente comma, non possono essere prescelti tra
i consiglieri regionali.
      Per  la  prima  costituzione  del  consiglio di amministrazione
della  Cassa  per  il Mezzogiorno, ove alcune delle regioni di cui al
quarto  comma  del  presente  articolo  non  abbiano  provveduto alla
designazione   dell'esperto  di  cui  al  terzo  comma  dell'articolo
medesimo,  o  abbiano  designato un consigliere regionale, si intende
designato  il dirigente piu' anziano nella qualifica dell'assessorato
preposto  ai problemi della programmazione e dello sviluppo economico
della   regione   inadempiente.   Il   componente  del  consiglio  di
amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno cosi' designato decade
automaticamente  dalla  nomina  non  appena  la  regione  interessata
provveda alla designazione dell'esperto di sua competenza".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 novembre 1976

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - DE MITA

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)