Legge Ordinaria n. 900 del 24/12/1976 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1977 n. 8)
Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'intitolazione della tabella A allegata  alla  legge  17  febbraio
1958,  n.  59,  e  successive  modificazioni,  e'  cosi'  modificata:
"Tabella  dei  diritti  riscossi  dalle  cancellerie   e   segreterie
giudiziarie per conto dello Stato". 
 

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