Legge Ordinaria n. 395 del 11/07/1977 (Pubblicata nella G.U. del 13 luglio 1977 n. 189)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187,
concernente  revisione  generale  dei  prezzi  dei medicinali, con le
seguenti modificazioni:
    All'articolo 2, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
      I  prezzi  dei  medicinali  registrati  dal 2 maggio 1975 al 31
maggio 1977 sono sottoposti a revisione secondo il nuovo metodo nella
sua prima fase di applicazione.

    ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      Dal  1 giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi
si applica anche in occasione della fissazione del primo prezzo delle
specialita' medicinali all'atto delle loro registrazioni.

    Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
      Art.  2-bis.  - Il presidente del C.I.P. presenta al Parlamento
annualmente,  e  per  la prima volta, entro il mese di febbraio 1978,
una relazione analitica che documenti i risultati della revisione dei
prezzi   dei   medicinali  e  della  determinazione  dei  prezzi  dei
medicinali  di  nuova  registrazione,  ivi compresa l'incidenza delle
singole  voci  di  costo,  per  specialita'  aggregate  per categoria
terapeutica.

    All'articolo 5, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
      Il  contributo di cui al precedente comma e' trattenuto da ogni
singolo  ente  in  sede di pagamento delle forniture effettuate dalle
farmacie  ed  e' versato trimestralmente all'ENPAF entro il giorno 15
del mese successivo a ciascun trimestre solare.

    Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
      Art.   5-bis.   -   Le  imprese  farmaceutiche  sono  tenute  a
corrispondere agli enti mutualistici gli sconti dovuti sui medicinali
forniti  agli assistiti dagli enti stessi, fino al 30 settembre 1975,
in  conformita'  a  quanto  previsto  integralmente  dagli accordi 20
giugno 1973 e 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le
imprese farmaceutiche.
      I termini e le modalita' per l'estinzione totale dei debiti per
gli  sconti  dovuti, sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti
mutualistici  dal  1"  ottobre  1975  al 31 maggio 1977, in base agli
estratti  conto  notificati  dall'ufficio  per  l'accertamento  e  la
notifica  degli  sconti farmaceutici in conformita' a quanto previsto
dal  punto 3 dell'accordo 20 giugno 1973 e dal punto 2 dell'accordo 2
ottobre  1975  stipulati  tra  gli  enti  mutualistici  e  le imprese
farmaceutiche, dovranno essere concordati dalle imprese farmaceutiche
con  gli enti creditori, d'intesa con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

    L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
      Con  successivo  provvedimento legislativo, si provvedera' alla
sistemazione,  alle  dipendenze  di  pubbliche  amministrazioni,  del
personale assunto dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli
sconti  farmaceutici  anteriormente al 1 gennaio 1977 con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
      Nelle more dell'emanazione del provvedimento suddetto gli oneri
per il personale dell'ufficio di cui al precedente comma, nonche' per
i residui adempimenti di competenza dell'ufficio stesso, sono posti a
carico degli enti mutualistici indicati all'articolo 2 dell'accordo 9
giugno  1973,  in proporzione della spesa annua da essi sostenuta per
l'assistenza farmaceutica.

    L'articolo 7 e' soppresso.
      La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle  leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 luglio 1977

                                LEONE

                                   ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - MORLINO
                                     - STAMMATI - ANSELMI - DAL FALCO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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