Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 176 del 10/05/1978 (Pubblicata nella G.U. del 15 maggio 1978 n. 132)
Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici.
Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per l'annata agraria 1977-78, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette a eventuale conguaglio secondo quanto sara' stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977. Salvo quanto disposto nel comma seguente, anche per le precedenti annate agrarie si considerano versati in acconto i pagamenti dei canoni effettuati ai sensi del precedente comma. Nel caso in cui le tabelle non siano state determinate o siano state annullate o sospese, i canoni sono corrisposti, in via provvisoria, salvo conguaglio, nella misura corrispondente a 55 volte il reddito dominicale determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni di affitto di fondi rustici effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o a seguito di transazione di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato. E' sospesa l'esecuzione delle sentenze non passate in giudicato, che in data successiva al 28 dicembre 1977 abbiano condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle tabelle di cui al primo comma, ovvero al rilascio del terreno per morosita' connessa al pagamento di detti canoni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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