Legge Ordinaria n. 2 del 03/01/1978 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1978 n. 14)
Interventi per le zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge si
applicano  nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977.
  Le  disposizioni  dei successivi articoli 7 e 10 si applicano nelle
province  e nei comuni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e
della Valle d'Aosta indicati con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori
pubblici,  sentite  le  regioni  della Lombardia, del Piemonte, della
Liguria  e della Valle d'Aosta, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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