Legge Ordinaria n. 234 del 25/05/1978 (Pubblicata nella G.U. del 6 giugno 1978 n. 155)
Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla
modificazione  nonche' alle grandi riparazioni di navi, l'importo dei
finanziamenti,   previsti  dalla  legge  9  gennaio  1962,  n.  1,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  da  parte di aziende ed
istituti  autorizzati  all'esercizio  del credito a medio termine, di
cui  all'articolo  19  della  legge  25 luglio 1952, n. 949, non puo'
eccedere  il  70  per cento del prezzo stabilito contrattualmente tra
impresa  e  cantiere,  ovvero preventivato dal cantiere che assume in
proprio  i  lavori  medesimi.  Tale  prezzo e' maggiorato, in caso di
nuova  costruzione,  del 10 per cento per spese di primo armamento ed
oneri finanziari sostenuti durante i lavori.
  Il   prezzo  di  cui  al  precedente  comma  deve  essere  ritenuto
accettabile,   in   via   preliminare,  dal  Ministero  della  marina
mercantile,  tenendo  conto, per le nuove costruzioni, esclusivamente
del prezzo di unita' similari sul mercato italiano.
  Il  finanziamento  non  puo'  superare,  in ogni caso, la durata di
quindici anni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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