Legge Ordinaria n. 3 del 03/01/1978 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1978 n. 15)
Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  ottobre  1977  le elezioni per il rinnovo dei
consigli  comunali  e  provinciali  si  effettuano  in  luna domenica
compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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