Legge Ordinaria n. 309 del 20/06/1978 (Pubblicata nella G.U. del 1 luglio 1978 n. 182)
Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1976, n. 269, e' sostituito dal seguente:
  "Al    personale   dell'Amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,  compreso  quello  degli  uffici  locali  e  delle
agenzie,  che  effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e
per  almeno  due  ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni
con  effettivo  maneggio  di  danaro  attinenti  ai  servizi  di  cui
all'articolo  100,  primo e secondo comma, del codice postale e delle
telecomunicazioni,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  marzo 1973, n. 156, compete un'indennita' giornaliera
di  maneggio  valori  di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennita'
non puo' essere corrisposta a piu' di una unita' per ogni sportello".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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