Legge Ordinaria n. 467 del 04/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1978 n. 233)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352,
concernente  norme  per  l'attuazione del collegamento delle anagrafi
delle  aziende  e  per  il  completamento del casellario centrale dei
pensionati, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  quarto comma, le parole: mancata o inesatta, sono
sostituite con le seguenti: mancata, infedele o incompleta; la cifra:
100.000, e' sostituita con la seguente: 50.000.
  All'articolo 2, secondo comma, la cifra: 100.000, e' sostituita con
la seguente: 50.000;
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per
la stessa materia.
  All'articolo 4:
    il secondo comma e' soppresso;
    al  terzo comma, le parole: nei precedenti commi, sono sostituite
con le seguenti: nel precedente comma;
    la  parola:  inesatti,  e' sostituita con le seguenti: infedeli o
incompleti; la cifra: 20.000, e' sostituita con la seguente: 10.000;
    il quinto comma e' sostituito con il seguente:

  Il  datore  di lavoro e' tenuto a consegnare al lavoratore entro il
31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce.
  Fermi  restando  i termini di consegna all'Istituto nazionale della
previdenza  sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto
di  lavoro,  il  datore  di  lavoro  deve  consegnare  al lavoratore,
all'atto  della  cessazione stessa, copia della denuncia riservata al
lavoratore.  Il  datore di lavoro che non vi provvede entro i termini
stabiliti,  ovvero  vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti,
e'  punito  con l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni lavoratore
dipendente al quale il documento si riferisce.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1978

                               PERTINI

                                                 ANDREOTTI - SCOTTI -
                                                   ROGNONI - MALFATTI
                                                         - PANDOLFI -
                                                         DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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