Legge Ordinaria n. 471 del 04/08/1978 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1978 n. 234)
Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva acquistato dalla Tunisia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel mercato agricolo e'
autorizzata   ad   importare   in  via  definitiva  l'olio  di  oliva
proveniente  dalla Tunisia, acquistato ai sensi dell'articolo 1 della
legge  29  aprile  1976,  n.  196,  ed  attualmente  immagazzinato in
deposito doganale allo stato estero.
  La  stessa  Azienda e' autorizzata altresi' a collocare il suddetto
prodotto sul mercato comunitario o su quello extracomunitario, previa
audizione  degli  organi  comunitari  competenti, alle condizioni che
saranno stabilite dal C.I.P.E.
  Il  secondo  comma  dell'articolo  2 della legge 29 aprile 1976, n.
196, e' abrogato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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