Legge Ordinaria n. 682 del 25/10/1978 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1978 n. 314)
Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  norme  di  polizia
mineraria  ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 aprile 1959, n. 128, per regolare le
attivita'  di  ricerca  e  coltivazione  degli  idrocarburi  nel mare
territoriale  e  nella  piattaforma  continentale,  uniformandosi  ai
seguenti principi e criteri direttivi:
    1)   garantire  la  sicurezza  dei  lavoratori  in  relazione  ai
particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine;
    2)  tutelare  la  sicurezza  e  la salute dei lavoratori, tenendo
conto del particolare ambiente in cui operano;
    3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, anche al
fine  di evitare impedimenti o intralci alla navigazione marittima od
aerea e alla pesca;
    4) prevenire ogni danno ai terzi, alla fauna ittica, ai cavi o ad
altri impianti sottomarini, e prevenire l'inquinamento dell'aria, del
mare, del fondo e del sottofondo marino.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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