Legge Ordinaria n. 12 del 11/01/1979 (Pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1979 n. 20)
Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Esercizio della professione di consulente del lavoro

  Tutti   gli   adempimenti  in  materia  di  lavoro,  previdenza  ed
assistenza  sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati
dal  datore  di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti,
non  possono  essere  assunti  se  non  da  coloro che siano iscritti
nell'albo  dei  consulenti  del  lavoro a norma dell'articolo 9 della
presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonche'
da  coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori
legali,   dei   dottori   commercialisti,  dei  ragionieri  e  periti
commerciali,  i  quali  in tal caso sono tenuti a darne comunicazione
agli   ispettorati   del   lavoro   delle  province  nel  cui  ambito
territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
  I  dipendenti  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che  abbiano  prestato  servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di
ispettori   del  lavoro  presso  gli  ispettorati  del  lavoro,  sono
esonerati  dagli  esami  per l'iscrizione all'albo dei consulenti del
lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui  al  presente  comma  non  potra'  essere iscritto all'albo della
provincia  dove  ha  prestato  servizio,  se  non  dopo  4 anni dalla
cessazione del servizio stesso.
  Il  titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite
dell'apposita  abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di
cui all'articolo 8 della presente legge.
  Le  imprese  considerate  artigiane  ai sensi della legge 25 luglio
1956,  n.  860,  nonche'  le  altre  piccole  imprese, anche in forma
cooperativa,  possono  affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui
al  primo  comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di
categoria.  Tali  servizi  possono  essere  organizzati  a  mezzo dei
consulenti   del   lavoro,   anche   se   dipendenti  dalle  predette
associazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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