Legge Ordinaria n. 46 del 07/02/1979 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1979 n. 49)
Norme integrative ed interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 148.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, l'ultimo comma
dell'articolo   74-ter  aggiunto  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
  "L'assegno  mensile  di  cui  al  successivo  articolo 74-quater e'
dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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