Legge Ordinaria n. 13 del 26/01/1980 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1980 n. 35)
Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
  hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1975  e  fino al 31 dicembre 1981 la
percentuale  del  cinque per cento di cui all'articolo 30, n. 7°, del
testo  unico  delle  leggi sull'esercizio delle assicurazioni private
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, e' elevata al quindici per cento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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