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Legge Ordinaria n. 343 del 08/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1980 n. 197)
Incorporamento di unita' di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dell'interno  e' autorizzato a reclutare annualmente
nel  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza, nei limiti delle
vacanze  esistenti  nel  relativo  ruolo  organico, un contingente di
guardie  di pubblica sicurezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti
nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente
della  Repubblica  14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui
ne  facciano  domanda,  qualora  abbiano ottenuto il nulla osta dalle
competenti  autorita'  militari.  Essi debbono essere in possesso dei
requisiti  prescritti  per il reclutamento nel Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza.
  L'entita'  del contingente da reclutare viene stabilita annualmente
con  decreto  del  Ministro  dell'interno di concerto con il Ministro
della difesa.
  Il  servizio  delle  guardie di pubblica sicurezza ausiliarie e', a
tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata e' uguale
alla ferma di leva per l'Esercito.
  Le  guardie  di  pubblica  sicurezza  ausiliarie  sono assegnate ad
istituti    di   istruzione   per   un   addestramento   militare   e
tecnico-professionale  della  durata  di quattro mesi. Nel successivo
impiego   dovra'   tenersi   conto  del  loro  particolare  grado  di
addestramento.
  Il  servizio verra' svolto possibilmente nella regione o nelle aree
regionali ove risiede la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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